La decadenza prevista dall'art. 32 L. 183/2010 si applica anche al lavoro marittimo. - Studio Legale Turci

La decadenza prevista dall’art. 32 L. 183/2010 si applica anche al lavoro marittimo.

Il Tribunale di Genova, con decisione resa il 27 settembre 2016 (rito Fornero), ha affrontato il caso di un ricorso di un lavoratore marittimo, iscritto a Turno Generale, volto tra l’altro a veder riconoscere il diritto del lavoratore di convertire il rapporto intercorso (trappresentato da una serie di contratti a viaggio) in un contratto di arruolamento a tempo indeterminato, in forza dell’art. 326 cod nav..-

La società armatrice convenuta, assistita dalla Studio Legale Turci, contestate nel merito le domande del ricorrente, ha preliminarmente eccepito l’intervenuta decadenza ex art. 32 L. 183/2010, per non aver il marittimo impugnato i contratti di arruolamento entro il termine di 120 gg. dall’ultimo sbarco e per non aver dato inizio entro i successivi 180 gg. all’azione giudiziale.  In particolare, l’art. 32 L. 183/2010 prevede che ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro si applichino i suddetti termini di decadenza, come previsti dall’art. 6 L. 604/66 (modificato dalla stessa L. 183/10).-

Com’è noto, la Corte Costituzionale già in passato aveva sancito l’applicabilità della L. 604/66 (le cui disposizioni sono, poi, state modificate dalla L. 183/2010) anche al personale marittimo navigante (cfr. C. Cost. 1987 n. 96). La medesima Corte, inoltre, ha affermato che il nuovo regime introdotto dal suddetto art. 32 si applica, nel suo complesso, a tutti i contratti a termine (quelli già scaduti alla data di entrata in vigore della legge, quelli incorso di esecuzione e quelli instaurati successivamente) per garantire la speditezza dei processi con l’introduzione di termini decadenziali in precedenza non previsti, contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla scadenza del termine apposto al contratto e ridurre il contenzioso giudiziario in materia (cfr. C. Cost. 2014 n. 155). D’altro canto, la Corte di Cassazione ha per parte sua affermato l’applicabilità dell’art. 32 L. 183/10 anche al lavoro nautico, in quanto la specialità della disciplina del lavoro nautico non consente comunque di ritenerlo sottratto a tale disposizione (cfr. Cass. n. 9468/16).

A fronte di tale dato normativo e giurisprudenziale, il Tribunale di Genova ha, nella decisione citata, accolto l’eccezione di decadenza sollevata dal datore di lavoro, ritenendo che l’art. 32 L. 183/2010 debba applicarsi anche al personale marittimo e navigante e, quindi, anche ai contratti di arruolamento determinato o a viaggio.

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La decadenza prevista dall’art. 32 L. 183/2010 si applica anche al lavoro marittimo.