Limite massimo per la responsabilità dei piloti dei porti - Studio Legale Turci

Limite massimo per la responsabilità dei piloti dei porti

 

In data 22.11.2016 è stato approvato in via definitiva il DDL n.2460. contenente alcune importanti novità in tema di responsabilità professionale dei piloti dei porti.
L’art. 1 del DDL, in particolare, dispone l’abrogazione dell’art. 89 cod. nav. e modifica gli artt. 93 e 94 cod. nav. Fra le novità più significative della riforma vi sono:

–          la previsione di una limitazione della responsabilità  (sia essa contrattuale o extracontrattuale) dei piloti fino a un massimo di 1.000.000 di Euro per singolo evento (salva comunque la responsabilità dell’armatore in ossequio ai principi dell’ordinamento);

–          l’esclusione dal beneficio della limitazione in caso di accertamento della responsabilità del pilota per dolo o colpa grave;

–          l’abrogazione della responsabilità solidale della Corporazione dei piloti fino a concorrenza della cauzione;

–          la sostituzione dell’obbligo della prestazione della cauzione con la stipulazione obbligatoria “con idonea impresa di assicurazione” di un contratto di assicurazione per la responsabilità derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività di pilotaggio con massimale pari al limite di responsabilità fissato dal nuovo art. 93 cod. nav.;

–          la preclusione dell’esercizio o della prosecuzione dell’attività di pilotaggio in caso di mancanza e/o invalidità della suddetta copertura.

La responsabilità sussiste laddove venga provato dal danneggiato che il danno deriva direttamente da una condotta del pilota ovvero che deriva dalla condotta di terzi a seguito di informazioni inesatte fornite dal pilota durante la manovra.

II ottemperanza all’art. 3 del DDL, inoltre, il Governo dovrà provvedere ad adeguare il Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione marittima, di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dal DDL, stabilendo le disposizioni necessarie per assicurare l’adempimento dell’obbligo di assicurazione ed eliminando i riferimenti alla cauzione.

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