La Corte costituzionale boccia gli aumenti del canone per le concessioni di opere da realizzarsi dal concessionario sul demanio marittimo - Studio Legale Turci

La Corte costituzionale boccia gli aumenti del canone per le concessioni di opere da realizzarsi dal concessionario sul demanio marittimo

Tre ordinanze di rimessione del Consiglio di Stato e del TAR Toscana hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 41 della Costituzione, relativa all’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».  La norma impugnata prevede l’estensione dei criteri di determinazione dei canoni dettati per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative anche alle concessioni relative a beni del demanio marittimo e del mare territoriale aventi ad oggetto strutture dedicate alla nautica da diporto.

Detta estensione avrebbe comportato un significativo aumento dei canoni per le concessioni relative non solo alla gestione, ma anche alla costruzione di dette strutture, dato dall’applicazione anche ai rapporti di concessione in corso al momento dell’entrata in vigore della legge del canone commisurato al valore di mercato già previsto per le concessioni turistico ricreative in luogo dei più favorevoli criteri c.d. tabellari previsti dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 400/1993.

In particolare, ad avviso dei giudici a quibus, l’estensione di cui all’art. 1, comma 252 della finanziaria 2007 sarebbe contraria:
–    all’art. 3 Cost. ove da un lato comporterebbe l’irragionevole equiparazione delle concessioni già rilasciate a quelle nuove, nonché delle concessioni di strutture per la nautica da diporto a quelle per finalità turistico-ricreative e, dall’altro, lederebbe il principio dell’affidamento per il rilevante e repentino incremento dei canoni delle concessioni per le infrastrutture relative alla nautica da diporto;
–    all’art. 41 Cost. determinando «l’effetto irragionevole di frustrare le scelte imprenditoriali modificando gli elementi costitutivi dei relativi rapporti contrattuali in essere».

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29/2017 del 27.01.2017, ha affermato che:
1)    i criteri di determinazione del calcolo dei canoni delle concessioni demaniali per attività turistico ricreative sono già stati ritenuti conformi a Costituzione dalla Corte da ultimo nella sentenza 302/2010, siccome fondati dalla ratio di garantire maggiori entrate per lo sfruttamento economico di beni di proprietà dello Stato.  Pertanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, l’aumento dei canoni tabellari non è irragionevole ed è anzi conforme a Costituzione alla luce dei principi di cui alla precedente pronuncia;
2)    da una corretta lettura della disciplina censurata si evince peraltro che il criterio di calcolo dei canoni della media dei valori, ai sensi dell’art. 1, comma 251 della legge 296/2006, risulta applicabile alle concessioni demaniali marittime con strutture costituenti pertinenze demaniali marittime come definite all’art. 29 cod. nav.  La disposizione impugnata fa dunque riferimento a pertinenze demaniali che appartengono già allo Stato mentre, per quanto riguarda le concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, a norma dell’art. 49 cod. nav., la proprietà delle strutture passa in capo allo Stato solo al termine della concessione;
3)    è dunque necessario procedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina (omessa dai rimettenti) che escluda l’applicazione generalizzata dei canoni commisurati al valore di mercato alle concessioni per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto.

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