La Corte d'Appello di Genova interviene in materia di obblighi informativi del mediatore marittimo - Studio Legale Turci

La Corte d’Appello di Genova interviene in materia di obblighi informativi del mediatore marittimo

La Corte d’Appello di Genova ha recentemente affermato importanti principi in materia di obblighi informativi del mediatore marittimo.
Il giudizio di primo grado era stato promosso da una società incaricata di effettuare un trasporto internazionale via mare che assumeva di aver subito ingenti danni a seguito del presunto inadempimento agli obblighi informativi incombenti sul mediatore marittimo, difeso dallo Studio Turci, incaricato dall’attrice di reperire una compagnia di navigazione per effettuare il trasporto del carico.
Il Tribunale di Genova, ritenendo che il “broker marittimo” nell’ambito del contratto d’intermediazione marittima non sia tenuto ad alcun obbligo di effettuare ricerche e approfondimenti circa la capacità della società marittima di adempiere, rigettava la domanda dell’attrice che, in seguito, impugnava la sentenza nanti la Corte d’Appello di Genova.
Il Collegio, escludendo che il mediatore avesse agito anche in veste di mandatario dell’appellante, ha a sua volta rigettato il gravame, in accoglimento delle difese esposte dallo Studio, ed estendendo alla mediazione marittima principi giurisprudenziali relativi, fra l’altro, agli obblighi informativi nella mediazione in generale.

In particolare la Corte ha affermato che:
– Il mediatore nell’esercizio dell’incarico ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede e di riferire alle parti le circostanze dell’affare a sua conoscenza, ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza da lui esigibile;
– Il mediatore incorre in responsabilità per i danni subiti dal cliente, qualora egli dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false;
– Per contro, nel caso di specie, le informazioni riferite dal mediatore alla cliente erano veritiere e corrispondevano a quanto noto all’epoca dei fatti ed il mediatore non aveva l’obbligo di effettuare ulteriori approfondimenti al riguardo, con il che era esente da responsabilità.

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