L’obbligo di esenzione fiscale esenzione dall'accisa per i carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie ha carattere incondizionato. - Studio Legale Turci

L’obbligo di esenzione fiscale esenzione dall’accisa per i carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie ha carattere incondizionato.

La Corte di giustizia (caso C-151/16) è tornata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (2003/96/CE).

Un costruttore di navi, in esecuzione di un contratto relativo alla realizzazione di una nave da carico, acquistava 80.600 litri di carburante assolvendo la relativa accisa. Parte del carburante veniva utilizzato per effettuare il collaudo della nave prima della cessione al cliente. Con l’acquisto il cliente entrava in possesso anche del carburante non consumato in occasione del collaudo. Una volta nella disponibilità del cliente la nave transitava senza carico in altro porto comunitario ove imbarcava il suo primo carico commerciale.

Il costruttore chiedeva il rimborso dell’accisa relativa al carburante versato nei serbatoi della nave ed esportato dal cliente fuori dal territorio nazionale. Tale domanda veniva rigettata poiché al momento della cessione del carburante il costruttore non aveva non disponeva di una licenza che le consentisse di fornire carburante alle navi ai sensi del diritto nazionale.

La Corte ricorda che l’esenzione prevista dalla direttiva 2003/96/Ce, è subordinata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione. Essa ha, infatti, lo scopo di facilitare il traffico di merci e la libera prestazione dei servizi che possono svolgersi nelle acque dell’Unione.

Secondo la Corte, nel caso di specie lo spostamento della nave dal porto di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro con il solo scopo di imbarcare il primo carico costituiva la prima tappa forzata di una navigazione a fini commerciali. Tale spostamento è quindi un’operazione di navigazione direttamente funzionale alla prestazione di un servizio a titolo oneroso ed il carburante utilizzato per tale spostamento è stato utilizzato per una “navigazione” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.

Inoltre il potere degli Stati membri di fissare le condizioni cui è sottoposta l’esenzione in esame, deve sottostare al rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico dell’Unione, in primis, il principio di proporzionalità. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che una normativa nazionale che subordini l’applicazione dell’esenzione in oggetto alla condizione che il fornitore di carburante possieda un’apposita licenza è contraria alla finalità della direttiva stessa poiché subordina il diritto all’esenzione al rispetto di requisiti formali non collegati all’effettivo utilizzo dei prodotti energetici di cui trattasi.

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L’obbligo di esenzione fiscale esenzione dall’accisa per i carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie ha carattere incondizionato.