Per la Corte di giustizia lo “sciopero selvaggio” del personale di volo non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria. - Studio Legale Turci

Per la Corte di giustizia lo “sciopero selvaggio” del personale di volo non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria.

Con la sentenza del 17 aprile 2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che lo “sciopero selvaggio” di una parte consistente del personale di volo, che abbia spontaneamente dichiarato la propria assenza quale reazione all’annuncio a sorpresa di una ristrutturazione aziendale, non può essere qualificato dalla compagnia aerea come “circostanza eccezionale” al fine di escludere l’obbligo di compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri.

La sentenza scaturisce da numerose domande di pronuncia pregiudiziale da parte di Corti interne riguardanti l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, proposte nei confronti di una compagnia aerea tedesca, denominata TUlfly.

Nel 2016 il vettore aereo aveva annunciato a sorpresa dei dipendenti un piano di ristrutturazione aziendale che aveva provocato una forte reazione da parte del personale di volo che, in modo spontaneo, si era messo in congedo di malattia per un’intera settimana quale forma di protesta. L’assenza di gran parte del personale aveva avuto ripercussioni in termini di cancellazioni o ritardi prolungati dei voli. Il vettore aereo, giudicando quella in essere come una situazione caratterizzata da “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004, aveva rifiutato di corrispondere ai passeggeri la compensazione prevista dal Regolamento.

I passeggeri interessati si sono così rivolti alle Corti interne, le quali, a loro volta, hanno adito la Corte di Giustizia al fine di ottenere una corretta interpretazione dell’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 letto in combinato disposto con il considerando n. 14. Nella specie i Tribunali territoriali hanno chiesto alla Corte di Giustizia se tale forma di “sciopero selvaggio” da parte dei lavoratori possa rientrare nel concetto di “circostante eccezionali” che escludono l’obbligo di compensazione pecuniaria in capo alla compagnia aerea.

La Corte di Giustizia ha fornito una risposta negativa a tale quesito dichiarando che: un’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (cosiddetto “sciopero selvaggio”) – come quella oggetto dei procedimenti pendenti – che tragga origine dall’annuncio, a sorpresa, da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali” ai sensi di tale disposizione, tale, dunque, da giustificare una mancata compensazione”.

Ha precisato infatti che un evento può essere qualificato come “circostanza eccezionale” laddove:

– non sia, per sua natura o origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea;

– sfugga all’effettivo controllo del vettore aereo.

Secondo la Corte di Giustizia, nel caso di specie, le due circostanze non sono state soddisfatte.

Infatti, in primo luogo, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni interne rientrano nelle ordinarie misure di gestione delle imprese. Pertanto, le compagnie aeree possono trovarsi ad affrontare, nell’esercizio della loro ordinaria attività, divergenze o conflitti con parte del personale dipendente.

In secondo luogo, lo “sciopero selvaggio” dei dipendenti della TUlfly non può essere qualificato come una circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo in quanto trae origine da una decisione dello stesso ed è cessato in seguito all’accordo concluso dalla compagnia aerea con i rappresentanti del personale.

Da ultimo, la Corte di Giustizia dichiara ugualmente irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di compensazione da parte della compagnia aerea, la qualificazione dello sciopero come “selvaggio” in base alla normativa nazionale in quanto tale approccio avrebbe l’effetto di condizionare il diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri alle disposizioni in materia sociale di ciascun Stato membro «pregiudicando così gli obiettivi di tale regolamento, che consistono nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri nonché condizioni armonizzate di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio dell’Unione».

 

 

 

 

 

 

 

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Per la Corte di giustizia lo “sciopero selvaggio” del personale di volo non esclude il diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria.