Riconoscimento dei vizi e interruzione della prescrizione nell'appalto. - Studio Legale Turci

Riconoscimento dei vizi e interruzione della prescrizione nell’appalto.

La Corte di Cassazione in una recente decisione (sentenza 25/07/2019, n.20191) affronta il tema di quali atti siano rilevanti ai fini dell’interruzione del termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 1667 cod. civ. in tema di contratto di appalto.

La Suprema Corte richiama il proprio insegnamento per cui il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte dell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, soggetta al termine breve di decadenza di 60 giorni in base allo stesso art. 1667 cod. civ., ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un espresso impegno in tal senso, l’assunzione in capo all’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera.

Alla stregua dei principi generali (applicabili non solo all’appalto, ma anche al contratto di vendita cfr. Cass. 11/07/2019 n. 18672), tale impegno, laddove assunto, costituisce fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale (come recentemente riaffermato da Cass. 04/01/2018, n. 62).

Tuttavia, la Suprema Corte sottolinea che l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’obbligo di eliminare i vizi deve essere accertata in concreto e, in difetto di essa, il mero riconoscimento dell’esistenza degli stessi non impedisce il decorso del termine biennale di prescrizione previsto in tema di appalto dall’art. 1667 cod. civ.

Va osservato che in tema di contratto di costruzione di nave l’art. 240 cod. nav., a parziale modifica dell’art. 1667 cod. civ., non prevede il termine breve di decadenza, ma solo quello biennale per la prescrizione dell’azione di garanzia (“L’azione di responsabilità contro il costruttore per le difformità ed i vizi occulti si prescrive col decorso di due anni dalla consegna dell’opera. Il committente che sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché abbia entro il predetto termine denunziata la difformità o il vizio); il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza in rassegna appare applicabile anche a tale termine..

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