Volo cancellato, risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal negato imbarco. - Studio Legale Turci

Volo cancellato, risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal negato imbarco.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente fornito con la decisione Rusu – SC Blue Air (CGUE 29.07.2019, causa CGUE C-354/18) importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

A seguito di un cambio di aeromobile operato dal vettore aereo, il 6 settembre 2016 viene negato ai signori Rusu l’imbarco sul volo Bacău-Londra. Riavviati solo in data 11 settembre, il vettore aereo propone ai passeggeri un volo gratuito a rimborso del mancato trasporto, incontrando però il loro rifiuto; essi accettano invece la compensazione pecuniaria di 400 euro prevista dall’art. 7, paragrafo 1 lettera b).

Nel procedimento principale i passeggeri ricorrenti argomentano che la somma loro offerta fosse tesa a risarcire il solo danno morale subito dal mancato imbarco e non anche il danno materiale ulteriormente sofferto per perdita di retribuzione. Tale ultima voce di danno rientrerebbe invece nella nozione di “risarcimento supplementare” di cui all’art. 12 par. 1 del Regolamento.

Il Tribunale rumeno solleva un articolato rinvio pregiudiziale composto da nove questioni, ma riassumibili in quanto segue:

  • come debbano essere qualificate le voci di danno, nello specifico la perdita di retribuzione;
  • se l’art. 7, par. 1 debba essere interpretato nel senso che l’importo previsto da tale disposizione mira a risarcire un danno come quello lamentato dai ricorrenti o se un simile danno se possa essere oggetto del “risarcimento supplementare” di cui all’art. 12, par. 1;
  • se il giudice nazionale abbia facoltà o obbligo di detrarre dal risarcimento supplementare il risarcimento forfettario di cui all’art. 7 paragrafo 1 lettera b);
  • se, alla luce di quanto disposto dall’art. 4 in combinato disposto con l’art. 8, sia imposto al vettore aereo operativo di presentare ai passeggeri coinvolti in ritardi/cancellazioni informazioni complete su tutte le possibilità dell’art. 8 (rimborso pieno del biglietto, volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, riavviamento verso destinazione finale), o se competa anche ai passeggeri di contribuire attivamente alla ricerca delle informazioni a tal fine.

Lo scopo del Regolamento 261/2004 è quello di garantire un uniforme ed immediato risarcimento di danni che sono sostanzialmente identici per tutti i passeggeri che si trovino in situazioni di imbarco negato, cancellazioni o ritardo prolungato del volo. Da tali situazioni risultano fastidi o altri disagi assimilabili dovuti al trasporto aereo (in questo senso già la sentenza Sturgeon e a., C-402/07).

Per tale ragione l’art. 7 paragrafo 1 stabilisce degli importi prefissati in base alla distanza del viaggio aereo a titolo di compensazione forfettaria, diretta ed immediata senza che i passeggeri debbano esperire alcun tipo di azione legale. Scopo di tale previsione è pertanto risarcire soltanto il danno morale subito dal mancato imbarco.

La Corte di Giustizia, nel caso di specie, ritiene invece che i danni sofferti dai ricorrenti devono essere intesi come danni individuali, attinenti cioè alla situazione propria dei passeggeri e valutabili solamente a posteriori.

Danni di tale tipologia non rientrano nella compensazione pecuniaria forfettaria prevista dall’art. 7 par. 1, ma devono essere intesi come danni suscettibili di risarcimento supplementare previsto dall’art. 12 e il giudice competente deve valutare, sulla base del diritto nazionale, gli elementi costitutivi del danno e il risarcimento dello stesso.

In merito alla detrazione della compensazione forfettaria dal risarcimento supplementare, la Corte osserva come l’art. 12 consenta tale possibilità, ma senza imporla come obbligatoria: spetta quindi al Giudice nazionale valutare se procedere o meno a tale detrazione.

Infine la Corte ritiene che spetti solo al vettore aereo l’obbligo di presentare ai passeggeri informazioni complete su tutte le possibilità di cui all’art. 8, oltre all’onere incombente sullo stesso vettore di provare che il riavviamento è avvenuto il prima possibile.

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