Sanzioni in materia di autotrasporto: la Corte di giustizia ribadisce l'obbligo di non discriminazione. - Studio Legale Turci

Sanzioni in materia di autotrasporto: la Corte di giustizia ribadisce l’obbligo di non discriminazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 26 settembre 2019 (Causa C-600/18) ha preso in esame il problema delle sanzioni per la violazione delle norme in tema di uso dei tachigrafi nell’autotrasporto.
Il rinvio pregiudiziale, in particolare, è stato presentato nell’ambito di una controversia relativa ad una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalle autorità ungheresi nei confronti di un’azienda di autotrasporto romena, in ragione delle riscontrate manomissioni operate dal conducente di uno dei camion dell’azienda sul disco del tachigrafo, mediante le quali aveva fra l’altro annotato circa 48 ore di ore di riposo durante le quali erano state in realtà eseguite operazioni di carico e di rifornimento.
Invero, il diritto ungherese in tali casi prevedeva un diverso trattamento sanzionatorio nel caso di sanzioni irrogate a piccole e medie imprese residenti in Ungheria ed a PMI residenti in altri Stati membri, consentendo, solo per le prime, l’applicazione della sanzione più lieve dell’ammonimento, in luogo di una sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione delle norme del regolamento n. 165/2014 UE.
Il giudice del rinvio, dunque, domandava se l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014 che prevede l’obbligo degli Stati membri di adottare un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole sulla tenuta del tachigrafo, dovesse essere interpretato nel senso che osta a una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle PMI di trasporto su strada stabilite nel territorio del medesimo Stato membro, a differenza di quelle non residenti, può essere inflitta una sanzione più lieve.
La Corte, ricordando preliminarmente che l’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento n. 165/2014, prevede che le sanzioni, imposte dagli Stati membri siano effettive, dissuasive e non discriminatorie, ha affermato che in forza del Regolamento gli Stati membri devono assicurarsi che il regime sanzionatorio istituito nel proprio territorio, conformemente a tale disposizione, si applichi senza distinzioni basate sul luogo in cui è stabilita l’impresa di trasporto su strada.
Conseguentemente, la Corte ha concluso affermando che il predetto articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada stabilite nel territorio del medesimo Stato membro può essere inflitta una sanzione più lieve non prevista per imprese stabilite in altro Stato membro
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