Danni non riparati? Per l’indennizzo valgono le condizioni di polizza. - Studio Legale Turci

Danni non riparati? Per l’indennizzo valgono le condizioni di polizza.

Una recente sentenza del Tribunale di Cagliari del 9 gennaio 2020 ha affrontato l’interessante questione di come debbano essere considerati, ai fini dell’indennizzo assicurativo dovuto in forza di un polizza assicurativa marittima corpi, i danni subiti da una imbarcazione e non riparati.

Nella specie, il proprietario di una imbarcazione da diporto agisce in giudizio contro gli Assicuratori, sostenendo che la stessa ha subito dei danni a cagione dell’urto contro la banchina durante la manovra di ormeggio.  Gli Assicuratori, assistiti dallo Studio Legale Turci, contestano la debenza dell’indennizzo, sostenendo l’inoperatività della copertura.

Il Tribunale analizza la fattispecie alla luce dell’ormai consolidato principio per cui in tema di contratto di assicurazione l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa costituisce non una eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda.  Pertanto, qualora l’assicuratore alleghi l’esclusione della garanzia come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, tale allegazione si risolve nella mera contestazione della prova del fatto costitutivo della domanda, sicché l’assicuratore non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, il quale resta immutato a carico dell’attore (v. Cass. 15630/2018; Cass. n. 4234/12).

In altri termini, nell’assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale, temporale e modale in cui la garanzia opera, è sul medesimo assicurato che incombe, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e, pertanto, concretamente indennizzabile (v. Cass.30656/2017).

Nella specie, il Tribunale rileva che nella specie il diritto alla corresponsione dell’indennizzo rinviene un presupposto nel disposto dell’art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione stipulate, ove si legge che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”.

A fronte di tale pattuizione contrattuale, secondo il Tribunale per avere diritto all’indennizzo è onere dell’Assicurato fornire la prova di aver già sostenuto, ossia già corrisposto, le spese necessarie ai lavori di riparazione e in mancanza di tale prova la domanda viene respinta.

Questa decisione conferma l’orientamento assunto anche in altre recenti decisioni (vedi Tribunale di Reggio Calabria 12 settembre 2017), nella quali è stato sottolineato come le clausole che escludono l’indennizzabilità dei danni non riparati siano conformi al disposto dell’art. 1905 cod. civ., ove sotto la rubrica “limiti del risarcimento” si dispone che “l’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro”.

La previsione contrattuale della indennizzabilità del pregiudizio sofferto nei limiti delle riparazioni effettuate costituisce così espressione dei “modi e limiti stabiliti nel contratto” e non ha natura vessatoria.

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