Quale prescrizione si applica alle assicurazioni aeree e marittime? - Studio Legale Turci

Quale prescrizione si applica alle assicurazioni aeree e marittime?

Con sentenza n. 541 del 15.01.2020, la Terza Sezione della Suprema Corte ha affrontato il tema del regime di prescrizione applicabile alle assicurazioni aeree e marittime, confermando la specialità del termine annuale di cui all’art. 547 Cod. Nav. rispetto a quello biennale applicabile all’assicurazione in genere ai sensi dell’art. 2952 c.c.

Il caso esaminato dalla Cassazione, in particolare, aveva ad oggetto la richiesta di indennizzo assicurativo di una compagnia aerea a seguito di un danno subito dal motore di un aeromobile.

La Compagnia assicurativa convenuta aveva, a sua volta, eccepito l’intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione in virtù dell’applicazione del termine annuale di cui all’art. 547 Cod. Nav.

In primo grado e in appello la domanda dell’assicurata era stata accolta, avendo le corti di merito ritenuto applicabile all’azione il termine biennale previsto per l’assicurazione in generale di cui all’art. 2952 c.c. in luogo del più breve termine di cui al Codice della Navigazione.

La Suprema corte, ha per contro accolto i due motivi di ricorso della Compagnia riconoscendo l’operatività del termine annuale, affermando fra l’altro che:

  1. Ai sensi dell’art. 547 Cod. Nav., comma 1, applicabile anche alla navigazione aerea per espressa previsione dell’art. 1020 cit. codice, “i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno”.  Il secondo comma dell’art. 547 Cod. Nav. precisa inoltre che “fermo per il rimanente il disposto dell’art. 2952 c.c., per la prescrizione dei diritto al risarcimento dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di averne avuto notizia.”.
  2. alla luce di quanto previsto dalle predette disposizioni, in materia di contratto di assicurazione concernente la navigazione aerea (e marittima), il termine di prescrizione per tutti i diritti derivanti da detto contratto è quello annuale;
  3. nessuna distinzione in ordine ai diritti derivanti dal contratto di assicurazione aerea è prevista dalla predetta disposizione, così che risulta chiara l’intenzione del legislatore di prevedere, nella speciale materia aerea e marittima, un unico termine di prescrizione (quello annuale) per tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati nelle dette materie;
  4. nessuna rilevanza, per contro, può attribuirsi al diverso termine biennale previsto dall’art. 2952 c.c., comma 2, per la prescrizione in materia di assicurazione di tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione in genere, atteso che la natura di norma speciale dell’art. 547 Cod Nav. – confermata anche dall’art. 1885 c.c. –  comporta la prevalenza della stessa rispetto alla norma generale contenuta nel codice civile in ottemperanza al criterio “lex specialis derogat generali“;
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