Il consumatore contraente di un viaggio organizzato può agire direttamente nei confronti del vettore aereo operativo? - Studio Legale Turci

Il consumatore contraente di un viaggio organizzato può agire direttamente nei confronti del vettore aereo operativo?

Con la sentenza del 26 marzo 2020 in causa C-215/18, la Corte di Giustizia ha affermato importanti principi in tema di competenza e tutela dei diritti del consumatore in caso di viaggio organizzato che preveda prestazioni combinate di trasporto e alloggio, conclusi tra il passeggero e un’agenzia di viaggi.

Il rinvio pregiudiziale è stato proposto nell’ambito di una controversia tra una viaggiatrice danese e una compagnia aerea con sede in Danimarca in relazione alla richiesta di riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004 per ritardo prolungato di un volo dalla Repubblica Ceca all’Islanda, operato dalla compagnia danese. Il giudice del rinvio poneva, in particolare, le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 e del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004:

  • Se tra la viaggiatrice e la compagnia aerea fosse intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento nonostante le parti non avessero stipulato alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio “tutto compreso” fornito sulla base di un contratto concluso dalla ricorrente con un’agenzia di viaggi;
  • Se possibile qualificare tale rapporto nell’ambito come contratto concluso da consumatori ai sensi degli articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001];
  • Se la compagnia aerea potesse considerarsi legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento n. 261/2004.

Nel risolvere le questioni proposta, la Corte di Giustizia ha fra l’altro affermato che il regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo con ritardo prolungato può agire nei confronti del vettore aereo operativo per ottenere l’indennizzo anche quando il passeggero e tale vettore aereo non abbiano stipulato tra loro alcun contratto, rientrando il trasporto nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» disciplinato dalla direttiva 90/314/CEE.   A tale conclusione la Corte giunge sulla base di due diversi ordini di ragioni:

  1. in primo luogo, l’art. 3, par. 5, del reg. 261/2004 impone l’applicazione del regolamento ad ogni vettore aereo operativo che trasporti i passeggeri in partenza o a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, precisando altresì come, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottemperi alle obbligazioni previste dal regolamento in parola, esso si considera aver agito per conto della persona che ha stipulato il contratto con tale passeggero (sentenza del 7 marzo 2018, C‑274/16, C‑447/16 e C‑448/16; in argomento anche “Quale prova per l’esonero del vettore aereo in caso di ritardo?). Da tale previsione, dunque, risulta che il passeggero di un volo ritardato può avvalersi del regolamento n. 261/2004 contro il vettore aereo operativo, anche se il passeggero e il vettore aereo operativo non hanno stipulato tra loro alcun contratto.
  2. In secondo luogo, ’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 261/2004 dispone che il diritto al rimborso del biglietto si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso» ad esclusione del caso in cui un simile diritto sussista a norma della direttiva 90/314. Nella specie, tuttavia, il diritto ad una compensazione pecuniaria uniforme e calcolata in maniera forfettaria, risultante dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 è uno dei diritti essenziali conferiti ai passeggeri aerei e non ha un equivalente nel sistema della direttiva 90/314, con il che deve ritenersi invocabile il diritto all’indennizzo del regolamento anche in tale fattispecie.

La Corte poi afferma che il ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo con il quale tale passeggero non abbia concluso alcun contratto non rientra nella competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori ci cui gli artt. da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 laddove:

  1. tali norme costituiscono una deroga alla regola generale del domicilio del convenuto e sono quindi soggette ad interpretazione restrittiva;
  2. in base alla giurisprudenza della Corte, le norme sulla competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori si applicano soltanto all’azione esperita dal consumatore contro l’altra parte del contratto e presuppongono necessariamente la conclusione di un contratto da parte del consumatore con il professionista in questione (sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37).

Infine, la Corte afferma che in base all’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 il riconoscimento della compensazione di cui al regolamento n. 261/2004 proposta dal passeggero verso il vettore aereo operativo, rientra nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione anche se tra le parti non è stato concluso direttamente un contratto rientrando il volo nell’ambito di un contratto di viaggio «tutto compreso stipulato con un terzo (in argomento, con particolare riferimento alla nozione di vettore aereo operativo si veda “Voli in coincidenza: se la prenotazione è unica il primo vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria”).

La Corte arriva a tale conclusione affermando che:

  1. la norma di competenza speciale in materia contrattuale di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 è basata sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti;
  2. le obbligazioni del vettore aereo trovano nel caso di specie la loro causa e fonte nel contratto di viaggio «tutto compreso» che il passeggero ha concluso con l’agenzia di viaggi.
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