La risoluzione del contratto di leasing alle Sezioni Unite - Studio Legale Turci

La risoluzione del contratto di leasing alle Sezioni Unite

In esito ad un aspro contrasto giurisprudenziale (su cui vedasi la news “Perdurante contrasto tra le sezioni semplici sulla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing”), apertosi a seguito della sentenza n. 8980 del 29 marzo 2019, le Sezioni Unite della Cassazione sono state finalmente chiamate a pronunciarsi sulla disciplina applicabile alla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing.

Al centro del contrasto la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, in ossequio alla quale la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore dei due tipi di contratto sarebbe riconducibile, rispettivamente, all’art. 1458 e all’art. 1526 del codice civile.  Questa storica posizione della giurisprudenza è stata recentemente messa in discussione (vedasi la news “Leasing traslativo e leasing di godimento: una distinzione superata?”) dall’orientamento che, a seguito della tipizzazione del contratto di leasing ad opera della legge 124/2017, riconduce la risoluzione di entrambe le tipologie di leasing ad un’unica disciplina, ispirata alla suddetta legge o, in caso di intervenuta ammissione ad una procedura concorsuale, all’art. 72-quater l. fall., applicabili in via analogica o in via di interpretazione storico-evolutiva anche ai contratti stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore di tali disposizioni

Nel caso di specie una società di leasing concedeva un capannone industriale al lessee, il quale, a scadenza del contratto, non esercitava diritto di opzione, e non corrispondeva i canoni mancanti. In seguito al fallimento dell’utilizzatore, il lessor si vedeva negare l’ammissione al passivo sul presupposto dell’avvenuta risoluzione per inadempimento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, provvedimento confermato in appello, ed impugnato per Cassazione.

La Suprema Corte, nel giustificare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, sottolinea la pregiudizialità della determinazione del regime da applicare alla risoluzione del contratto rispetto ai motivi di ricorso riguardanti un’eventuale esperibilità dell’azione di risoluzione in seguito al termine del contratto, in luogo di una semplice azione per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Ricordando il filone giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 8980, il quale invoca un’interpretazione storico-evolutiva dell’istituto del leasing alla luce della disciplina introdotta dalla l. 124/2017 anche per contratti non soggetti ratione temporis a tale regime, la Corte rileva un potenziale contrasto di quest’interpretazione con il fondamentale principio di legalità. Il principio viene invocato nella sua accezione di certezza del diritto, richiamando sul punto l’art. 6 della CEDU, entrato nel nostro ordinamento non solo tramite l’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea, ma anche tramite la stessa giurisprudenza della Corte.

La Corte non nasconde i forti dubbi suscitati dal nuovo orientamento giurisprudenziale, in quanto la cd. interpretazione storico-evolutiva del contratto di leasing, si risolverebbe nella specie in un’applicazione analogica diacronica dell’art. 72-quater l.fall. (applicabile nella specie stante l’intervenuto fallimento del lessee), la quale – nella prospettazione della Corte – comporterebbe  una violazione del principio della certezza del diritto.

Anche ammettendo una simile possibilità, la Corte ritiene che mancherebbero i presupposti per il ricorso allo strumento dell’analogia: non sussisterebbe infatti una lacuna dell’ordinamento, essendo la fattispecie ad oggi regolata dall’art. 1526 c.c.; inoltre, l’art. 72-quater disciplina una casistica particolare e diversa rispetto alla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing; da ultimo, una simile interpretazione sottrarrebbe all’istituto della revocatoria fallimentare numerosi altri negozi, non solo di godimento come il leasing, con conseguenze ritenute dal collegio giudicante insostenibili.

Muovendo dunque da un evidente favore per la posizione giurisprudenziale più tradizionale, la Corte rimette alle Sezioni Unite la questione, la cui soluzione potrebbe costituire un precedente importante non solo per la materia del leasing, alla luce dei fondamentali principi invocati.

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