In caso di rapina all’obbligo di custodia accessorio ad un contratto d’opera si applica l’art. 1780 cod. civ. e lo standard della prova liberatoria è analogo a quello della responsabilità ex recepto del vettore. - Studio Legale Turci

In caso di rapina all’obbligo di custodia accessorio ad un contratto d’opera si applica l’art. 1780 cod. civ. e lo standard della prova liberatoria è analogo a quello della responsabilità ex recepto del vettore.

Con la pronuncia n. 8978 del 15 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per fare il punto della posizione vigente in materia di obbligo di custodia e prova liberatoria in caso di rapina.

La vicenda trae origine dalla sottrazione di una vettura di lusso a seguito di una rapina, perpetrata da ignoti, durante le operazioni di lavaggio e rifornimento presso lo stabilimento cui era affidata la vettura.

La Compagnia assicurativa, liquidato l’indennizzo per la sottrazione del mezzo alla propria assicurata, agisce in giudizio contro il gestore dello stabilimento, per ottenere la condanna al pagamento, in via surrogatoria ex art 1916 cod. civ., dell’importo pari all’indennizzo liquidato.

La domanda veniva rigettata sia in primo grado che in appello in quanto, secondo i giudici di merito, l’azione illecita della sottrazione del veicolo avrebbe integrato un’esimente a favore del depositario tale da esonerarlo da ogni responsabilità, in quanto caratterizzata da imprevedibilità ed inevitabilità.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione da parte del Giudice di merito delle norme relative alla liberazione del depositario da responsabilità, chiarisce preliminarmente che l’art. 1780 c.c. (disciplinante la perdita non imputabile della detenzione della cosa) trova integrale applicazione anche quando l’obbligazione della custodia e della riconsegna è compresa nel contenuto di un contratto diverso dal deposito, come, nella specie, il contratto d’opera.

La Corte poi analizza come operi la prova liberatoria in caso di rapina sulla scorta di propri precedenti resi in materia di trasporto. Invero, ritenendo perfettamente sovrapponibili al caso di specie gli argomenti resi in precedenti sentenze sulla responsabilità ex recepto del vettore per la perdita della cosa consegnategli, precisa che la responsabilità ex recepto (che incombe anche sul prestatore d’opera che comporti la presa in consegna di un bene) “può essere vinta solo dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali non ricorrono nel caso di rapina, che costituisce attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento” (cfr. sul punto, Cass. 20/12/2013, n. 28612).

Sempre richiamando propri precedenti in materia di trasporto, la Corte sottolinea che “la forza maggiore ed il fatto del terzo,… escludono la suddetta responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell’ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’mpossibilità di opporsi. Ne consegue che l’impossessamento della cosa traportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile” (Cass. 21/04/2010, n. 9439).

Ancora, in termini analoghi, “per integrare l’esimente del caso fortuito prevista dall’art. 1693 c.c. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico; la prevedibilità od inevitabilità della rapina costituendo comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato” Cass. 13/05/2009 n. 11024 (v. anche in termini Cass. 27/03/2009, n. 7533, nonché Cass. 09/08/2007, n. 17478).

In conclusione, secondo la Suprema Corte, nella specie il giudice di merito ha adottato uno schema qualificatorio non conforme all’esposta ricostruzione dei criteri di attribuzione (ed esclusione) della responsabilità da perdita della cosa consegnata per l’esecuzione del contratto, concentrandosi esclusivamente sulle modalità del fatto del terzo che ha condotto alla sottrazione dell’autovettura di valore, ma  omettendo di valutare se e quali cautele fossero state predisposte per prevenire ed evitare l’azione che, seppur violenta, non può considerarsi imprevedibile né a priori e in assoluto irresistibile (non trattandosi di rapina a mano armata).

Sulla scorta di quanto esposto, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio.

Avv. Marco Turci                                                                                                        Avv. Elena Magnano

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In caso di rapina all’obbligo di custodia accessorio ad un contratto d’opera si applica l’art. 1780 cod. civ. e lo standard della prova liberatoria è analogo a quello della responsabilità ex recepto del vettore.