Le Sezioni Unite risolvono il conflitto sulla risoluzione del contratto di leasing - Studio Legale Turci

Le Sezioni Unite risolvono il conflitto sulla risoluzione del contratto di leasing

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente reso una pronuncia attesissima in tema di risoluzione del contratto di leasing, in quanto essa risolve un significativo contrasto giurisprudenziale (sul quale vedasi “Perdurante contrasto tra le sezioni semplici sulla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing”), portando così maggiori certezze per gli operatori economici e del diritto.

L’annosa questione nasce dalla distinzione, generatasi nel “diritto vivente”, tra il contratto di “leasing di godimento”, il cui rapporto ha sostanzialmente una funzione di finanziamento a scopo di godimento e dove i canoni tengono conto solo di questa dimensione, mentre assume un ruolo marginale ed accessorio l’eventuale pattuizione circa il trasferimento del bene alla scadenza del contratto dietro il pagamento del prezzo di riscatto del bene, e “leasing traslativo”, dove il fine del contratto è quello del trasferimento del bene e pertanto i canoni sono parametrati senza perdere di vista tale ottica finale, anche perché il bene, al momento della scadenza del contratto, ha normalmente un significativo valore residuo, superiore al prezzo del riscatto.

Secondo la  giurisprudenza di Cassazione, costante e trentennale, in caso di risoluzione per inadempimento se il contratto di leasing era di tipo traslativo trovava applicazione l’art. 1526 c.c..

Successivamente, dopo alcune riforme settoriali, la legge 124/2017 (art. 1 c. 136-140) è intervenuta dettando una disciplina organica del contratto di leasing che supera la distinzione del “diritto vivente”. In seguito a questa innovazione legislativa, era emerso un orientamento della Corte di Cassazione che valorizzava la novella, sostenendo – attraverso un’interpretazione storico-evolutiva, anche alla luce della precedente riforma del 2006, che introdusse l’art. 72-quater l. fall. – che fosse ormai superata la vecchia distinzione elaborata dalla giurisprudenza e che si dovesse applicare il nuovo dettato normativo anche ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore.

Tale orientamento innovativo, peraltro, era a sua volta contraddetto da altre decisioni, il che ha portato alla rimessione della questione alle Sezioni Unite (in tema vedasi “La risoluzione del contratto di leasing alle Sezioni Unite”). Le Sezioni Unite con la sentenza 2061/2021 hanno statuito che l’orientamento innovativo non possa essere accolto.

La decisione si fonda su un ragionamento giuridico attento ai principi generali dell’ordinamento, quali la certezza del diritto e il carattere eccezionale della retroattività della legge. Il rispetto di questi principi comporta che le nuove disposizioni previste dalla riforma del 2017 troveranno applicazione solo in quelle vicende nelle quali i fatti che determinano la risoluzione del contratto di leasing si siano verificati successivamente all’entrata in vigore della novella.

Questo significa che laddove i presupposti per la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing si siano verificati prima dell’entrata in vigore della riforma legislativa, si dovrà ancora tenere conto della vecchia distinzione e dell’applicazione dell’art 1526 c.c. per i contratti di “leasing traslativo”.

Infine, la Corte non accoglie neppure la possibilità di applicazione  analogica dell’art. 72-quater l. fall. perché tale norma ha una ratio ed elementi strutturali e funzionali propri, tali da escludere la possibilità di estendere la disciplina da essa disposta a fattispecie diverse da quelle in essa espressamente contemplate.

Avv. Marco Turci                                                                                                                                             Dott. Guglielmo Bonacchi

 

 

 

 

 

 

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