Responsabilità per ritardo o cancellazione del volo in caso di sciopero del personale del vettore aereo. - Studio Legale Turci

Responsabilità per ritardo o cancellazione del volo in caso di sciopero del personale del vettore aereo.

Con la sentenza del 23 marzo 2021 in causa C-28/20, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata su una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 5, paragrafo 3, del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbraco, di cancellazione del volo o ritardo prolungato, nel caso in cui il vettore aereo si rifiuti di riconoscere ad un passeggero l’indennizzo per un volo cancellato a seguito di uno sciopero del personale.

In particolare, il Tribunale a quo ha chiesto alla Corte di Giustizia se la nozione di “circostanza eccezionale” ai sensi dell’art. 5, paragrafo 3, regolamento n. 261/2004 debba esser interpretata nel senso che uno sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo, indetto nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa  nazionale applicabile e, in particolare, del termine di preavviso imposto da quest’ultima, destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbiano aderito una o più categorie di personale la cui presenza è necessaria per operare un volo, costituisca “circostanza eccezionale” ai sensi di tale disposizione.

Secondo il vettore aereo, infatti, il rifiuto del pagamento dell’indennizzo sarebbe nella specie stato giustificato, in quanto la decisione di sciopero simultaneo di quattro organizzazioni sindacali non rientrerebbe nel normale esercizio dell’attività del vettore e non si sarebbe potuto evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

La Corte di Giustizia ha affermato che uno sciopero organizzato da un sindacato del personale di un vettore aereo e finalizzato in particolare ad ottenere aumenti salariali non rientra nella nozione di “circostanza eccezionale” di cui all’art. 5, par. 3, del Regolamento (CE) n. 261/2004 e non è quindi in grado di esonerare la compagnia aerea dall’obbligo di pagare un risarcimento per cancellazione o ritardo dei voli interessati.

Secondo la Corte, infatti, lo sciopero, pur rappresentando un momento conflittuale dei rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro di cui esso mira a paralizzare l’attività, resta nondimeno una delle possibili espressioni della negoziazione sociale e, pertanto, deve essere visto come un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato.  A maggior ragione qualora lo sciopero miri – come nel caso di specie – ad ottenere da un’impresa di trasporto aereo un aumento della retribuzione dei piloti, una modifica dei loro orari di lavoro, nonché una maggiore prevedibilità in materia di tempo di lavoro e tale sciopero sia stato organizzato nel rispetto della legge.

Secondo la Corte, dunque, la nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, dev’essere interpretata restrittivamente, per cui in tale nozione rientrano solo le circostanze sulle quali il vettore aereo operativo non ha alcun controllo e tale rilievo non può essere rimesso in discussione dal carattere eventualmente irragionevole o sproporzionato delle rivendicazioni formulate dagli scioperanti o, ancora, dal loro rifiuto di una proposta di conciliazione, poiché, in ogni caso, la determinazione del livello delle retribuzioni rientra nell’ambito dei rapporti lavorativi tra il datore e i suoi lavoratori.

Sul punto, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, dalla quale emerge che gli eventi di origine «interna» devono essere distinti da quelli di origine «esterna» al vettore aereo operativo. In tal senso, rientrano in detta nozione, quali esempi di verificazione di simili eventi «esterni», la collisione tra un aeromobile e un volatile (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2017, Pešková e Peška, C 315/15 – sulla quale vedasi “Quale prova per l’esonero del vettore aereo in caso di ritardo?“) , la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Moens, C 159/18, sulla quale vedasi “Quali «circostanze eccezionali» esonerano il vettore aereo dalla compensazione per ritardo?” ), ma anche un vizio occulto di fabbricazione, o ancora degli atti di sabotaggio o di terrorismo.

Ne consegue che, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, sono idonei a costituire “circostanze eccezionali”, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, gli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2012, Finnair, C 22/11), in quanto essi non rientrano nell’esercizio dell’attività del vettore e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo.

Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell’impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento «interno» a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, quando questi intervengano nell’interesse dei lavoratori di detta impresa. Ciò a maggior ragione nel caso di specie, in cui la il vettore avrebbe potuto e dovuto prevedere il verificarsi dello sciopero, in considerazione dell’evoluzione del negoziato con i sindacati sul rinnovo del contratto di lavoro.

Pertanto secondo la Corte di giustizia lo sciopero occorso non può integrare un evento anomalo e imprevedibile e non giustifica il rifiuto del vettore aereo di riconoscere al passeggero l’indennizzo previsto dal regolamento n. 261/2004 può trovare giustificazione nell’art. 5, paragrafo 3, dello stesso.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                                                           Avv. Elena Magnano

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