Contratto di ormeggio e obblighi di custodia del gestore del porto - Studio Legale Turci

Contratto di ormeggio e obblighi di custodia del gestore del porto

Con la sentenza n. 2508/2021 la Corte d’appello di Napoli ha dettagliatamente analizzato il complesso di obblighi derivanti dal contratto di ormeggio di imbarcazioni da diporto a carico del gestore del porto.

La vicenda origina dalla domanda di risarcimento proposta dal proprietario di un’imbarcazione a vela nei confronti dell’ormeggiatore, il quale aveva a propria volta chiamato la propria assicurazione in giudizio, per ottenere la rifusione dei danni subiti dal natante a seguito del preteso cedimento dell’ormeggio di prua (c.d. corpo morto) e del conseguente impatto con la banchina e il pontile che ne aveva danneggiato lo scafo.

In primo grado, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda ritenendola non provata e la proprietaria aveva impugnato la decisione di fronte alla Corte d’appello napoletana, ritenendola viziata fra l’altro nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di un obbligo di custodia in capo al gestore del porto in virtù del contratto d’ormeggio, oltre che con specifico riferimento alla valutazione delle prove.

La Corte partenopea, in parziale accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza di primo grado e condannato il gestore dell’area portuale al risarcimento dei danni cagionati all’imbarcazione ormeggiata.

Nel decidere di tal guisa, la Corte d’appello ha in particolare rilevato che:

  1. Secondo la Cassazione, il contratto d’ormeggio consiste nel proprio nucleo essenziale in un accordo per la messa a disposizione e l’utilizzazione di strutture portuali ma può ben includere anche altre prestazioni quali la custodia del natante e/o delle cose in esso custodite e la prova di tali ulteriori obbligazioni va posta a carico di chi intende far valere il relativo inadempimento.
  1. Per valutare la presenza di tali obblighi occorre far riferimento, oltre che al tenore letterale dell’accordo, al comportamento complessivo dei contraenti, anche utilizzando indici obbiettivi quali l’installazione di sistemi di vigilanza e regolazione degli accessi nell’area portuale nonché l’esistenza di un’assicurazione per la responsabilità civile del gestore del porto; tali elementi, infatti, non si giustificano se non per la necessità di adempiere ad un’obbligazione di custodia assunta dal gestore portuale.
  1. La vigilanza, del resto, rappresenta “una caratteristica importante del contratto d’ormeggio senza poter essere intesa soltanto come finalizzata all’esclusivo interesse del gestore, per la sicurezza e il decoro della struttura portuale convergendo nella vita del porto gli interessi del titolare dell’imbarcazione alla salvaguardia di essa”.
  1. Nel caso di specie, il contratto d’ormeggio includeva un’offerta di servizi complessa e non solo limitata al mero ormeggio e il regolamento dell’area portuale prevedeva l’onere del gestore di garantire la sicurezza della struttura ricettiva anche vigilando sul corretto stazionamento del natante e sulla sicurezza dell’ormeggio.
  1. Alla luce di tali elementi, il contratto doveva ritenersi inclusivo di obbligazioni di custodia a carico del gestore, il quale avrebbe avuto la possibilità di andare esente da responsabilità per i danni subiti dalle imbarcazioni custodite solo fornendo la prova liberatoria di aver adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza per evitare la distruzione o il danneggiamento delle cose depositate.

Nel caso de quo, tuttavia, la società appellata non era stata in grado di fornire detta prova liberatoria, di cui era invero onerata e, pertanto, la domanda del proprietario dell’imbarcazione doveva considerarsi fondata con conseguente necessità di riforma della sentenza di primo grado.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                                                               Avv. Simone Pitto

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