Legittimazione e interesse ad agire del danneggiante non contraente dell’assicurazione R.C. - Studio Legale Turci

Legittimazione e interesse ad agire del danneggiante non contraente dell’assicurazione R.C.

Un’interessante pronuncia della Corte di Appello di Milano affronta il tema della legittimazione e interesse ad agire dell’assicurato, non contraente, in caso di assicurazione per conto altrui a copertura della responsabilità civile verso terzi.

Il caso portato all’attenzione del Collegio trae spunto dalla domanda avanzata nei confronti degli assicuratori da una società semplice, proprietaria di un immobile andato distrutto a seguito di un incendio, le cui fiamme si erano poi propagate agli edifici adiacenti.

L’attrice chiedeva in particolare accertarsi l’operatività della garanzia “ricorso terzi” stipulata non dalla stessa, bensì dagli usufruttuari delle quote sociali, amministratori della società, e conseguentemente dichiararsi l’obbligo degli assicuratori di manlevare quanto la prima fosse tenuta a risarcire, quale responsabile civile, ai terzi danneggiati.

La domanda veniva accolta dal Tribunale di Milano che, dopo aver qualificato la polizza assicurativa quale contratto per conto di chi spetta, riteneva sussistere l’interesse  dell’attrice ad accertare che la copertura assicurativa riguardasse il bene e non la persona del contraente.

La pronuncia è stata quindi impugnata dalla compagnia assicurativa, che solleva quattro distinti motivi di gravame, nei quali critica la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe:

  1. ritenuto la legittimazione attiva dell’attrice nonostante il contratto di assicurazione fosse stato stipulato da altro soggetto laddove, per contro, ad avviso degli assicuratori, la parte contraente avrebbe inteso assicurarsi per la responsabilità civile propria, mentre non avrebbe avuto nessun interesse a stipulare un contratto di assicurazione a garanzia della responsabilità civile del terzo proprietario;
  2. dichiarato sussistere l’interesse ad agire in capo all’attrice, disattendendo il principio in base al quale l’interesse all’interpretazione delle clausole contrattuali sussista soltanto all’interno del processo nel quale quelle clausole debbano trovare applicazione e dunque, in una fattispecie come quella in esame, solo in rapporto a specifiche ed individuate richieste risarcitone formulate dai terzi danneggiati e sul presupposto della responsabilità dell’assicurato
  3. ritenuto pacifica la responsabilità dell’attrice nella causazione dell’incendio, ricorrendo per contro – sempre secondo il parere degli assicuratori – un’ipotesi di caso fortuito;
  4. omesso di pronunciarsi in merito alla condotta dell’attrice che, in violazione delle clausole di polizza, avrebbe ammesso la propria responsabilità senza il consenso dell’assicuratore, decadendo dal beneficio dell’indennizzo.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dalla Compagnia assicurativa, in primo luogo opera una distinzione tra le domande svolte in primo grado dall’attrice appellata – ovvero tra quella volta a richiedere l’accertamento dell’operatività della copertura assicurativa e quella invece diretta all’accertamento dell’obbligo di manleva in capo agli assicuratori – e dunque dichiarato la fondatezza dell’appello proposto dagli assicuratori solo con riferimento alla seconda domanda.

Preliminarmente, il Collegio richiama il principio in base al quale “l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008; Cass. S.U. 27187/2006).

Applicando tale principio al caso di specie, alla luce della situazione di oggettiva incertezza venutasi a creare e delle contestazioni reciprocamente sollevate dalle parti, che solo l’intervento del Giudice avrebbe potuto effettivamente risolvere,  la Corte ritiene quindi sussistere in capo all’appellata l’interesse ad accertare il diritto di avvalersi della garanzia denominata “Ricorso terzi” e quindi la propria legittimazione all’esercizio dei diritti nascenti dalla suddetta.

Sotto tale profilo, la Corte condivide le argomentazioni svolte dal primo Giudice che, all’esito dell’analisi della clausole contrattuali, aveva  riconosciuto la legittimazione dell’appellata.

A fondamento della decisione, il Collegio dà infatti rilievo in particolare alle clausole 13 e 11 della polizza, che prevedevano l’impegno della compagnia assicurativa, rispettivamente, a tenere indenne l’assicurato per quanto egli sia tenuto a corrispondere, in quanto civilmente responsabile per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, e a indennizzare i danni materiali e diretti arrecati dall’incendio alle cose assicurate.

Sulla base delle suddette clausole il Collegio ha quindi individuato nel soggetto assicurato il responsabile civile il cui interesse è protetto dall’assicurazione e nelle cose assicurate l’immobile di proprietà dell’attrice.

Tale conclusione è peraltro coerente con l’orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione in base al quale “oggetto dell’assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l’obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull’assicurato. Titolare dell’interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile; il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell’art. 1891 cod. civ., come nel caso di specie, non è titolare dell’interesse assicurato” (cfr. Cass. n. 15376/2011).

La garanzia R.C. opera quindi a favore del proprietario dell’unità immobiliare, sebbene diverso dal contraente, tutelandolo dal rischio di veder leso il proprio patrimonio a causa della necessità di risarcire a terzi danni conseguenti ad eventi lesivi di cui egli debba rispondere in ragione del suo rapporto con il bene ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 c.c..

Né tantomeno – prosegue la Corte – potrebbe sostenersi l’insussistenza dell’interesse del contraente a stipulare la polizza assicurativa e, in definitiva, a proteggere tanto l’immobile quanto la responsabilità civile dell’attrice, posto che “l’interesse alla stipulazione di un contratto di assicurazione è ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso” (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 9469/2004; Cass. n. 354130/1981), circostanza ravvisabile nel caso di specie considerata la suscettibilità del patrimonio degli usufruttuari della totalità delle quote sociali di esser inciso da eventuali azioni risarcitorie nei confronti della società.  Sotto questo profilo, autorevole dottrina assicurativa distingue in caso di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta tra interesse assicurato, che è in capo al soggetto assicurato, e interesse a stipulare, che è in capo al contraente non assicurato.

Per contro, il Collegio riforma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di accertamento dell’obbligo della compagnia di manlevare e tenere indenne parte attrice dalle eventuali richieste risarcitoria di terzi causalmente riconducibile all’incendio.

Tale domanda, ad avviso della Corte, appare infatti priva di “ogni concreta utilità per l’assicurato, in quanto meramente confermativo dell’esistenza in astratto dell’obbligazione contrattuale ed inidoneo a produrre nei confronti dell’assicuratore un qualche effetto giuridicamente vincolante in mancanza del riconoscimento della responsabilità risarcitoria in rapporto agli specifici danni denunciati dai terzi che si assumono danneggiati dall’evento”.

L’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato presuppone infatti non solo che terzi abbiano formulato pretese risarcitorie nei confronti di quest’ultimo ma altresì che tali pretese siano fondate, che vengano accertate le modalità del sinistro, la responsabilità dell’assicurato e l’insussistenza del caso fortuito e che nel caso di specie sussistano le condizioni di operatività della garanzia assicurativa (esclusa per alcuni soggetti e beni).

Solo in seno ai procedimenti instaurati dai terzi danneggiati sussisterà quindi l’interesse dell’assicurato all’accertamento, caso per caso, dell’obbligo indennitario in capo agli assicuratori.

Avv. Marco Turci                                                                                                                        Avv. Fabio Aradori

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