Il regime IVA del trasporto di auto al seguito - Studio Legale Turci

Il regime IVA del trasporto di auto al seguito

Con sentenza del 18.04.2016 la Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha affrontato il caso di un ricorso, curato dallo Studio Legale Turci, avverso il diniego di rimborso IVA a seguito di una richiesta di interpello all’Agenzia delle Entrate con cui si chiedevano chiarimenti circa la correttezza della scelta di applicare il trattamento tributario a fini IVA previsto per le prestazioni di trasporto di passeggeri e bagagli al seguito degli stessi dal DPR 633/1972 anche all’ipotesi di trasporto delle autovetture al seguito del passeggero.

A mente della tabella A allegata al DPR 633/1972, infatti, le prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito sono soggette all’applicazione dell’IVA agevolata al 10% se relative a tratte superiori ai 50km, ovvero esenti se relative a tratte inferiori ai 50 km.  La questione riguardava, quindi, la possibilità di estendere tale trattamento fiscale anche al trasporto delle auto al seguito dei passeggeri, siccome accessorio alle prestazioni rispettivamente assoggettate ad aliquota ridotta ed esentate ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 633/1972, che dispone l’applicazione all’operazione accessoria del medesimo regime di tassazione previsto per l’operazione principale.

Tale soluzione risultava del resto confermata anche alla luce del diritto dell’Unione Europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di accessorietà ai fini IVA, la quale ha avuto modo di affermare che “una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (CGUE ricorso C-572/07; si vedano nello stesso senso i casi C – 349/96 e C- 453/05).

A fronte del diniego di rimborso dell’Ufficio veniva quindi proposto ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, la quale in accoglimento dello stesso ha affermato che:

1)      l’Agenzia aveva omesso di riscontrare ritualmente nei termini di cui all’1 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 la richiesta di interpello del contribuente e pertanto doveva ritenersi confermata l’interpretazione da questi proposta circa l’assimilabilità del veicolo al seguito al bagaglio;

2)      gli atti posti in essere dall’ufficio in contrasto con l’interpretazione proposta nella richiesta di interpello – fra cui in particolare i provvedimenti di diniego del rimborso – erano pertanto da ritenersi nulli;

Conseguentemente la Commissione ha dichiarato il diritto del ricorrente al rimborso delle maggiori imposte versate in applicazione dell’aliquota ordinaria sulla quota di corrispettivo percepito per il trasporto marittimo delle auto al seguito.

 

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