La Corte costituzionale salva il contributo dovuto all'Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART) - Studio Legale Turci

La Corte costituzionale salva il contributo dovuto all’Autorità per la Regolazione dei Trasporti (ART)

Con la sentenza n. 69/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal TAR Piemonte in relazione al contributo dovuto dagli operatori che esercitano attività connesse con il trasporto all’Autorità per la regolazione dei trasporti (ART) ai sensi dell’art. 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la l. n. 214/2011

La norma, in particolare, al fine di consentire all’ART la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento delle proprie attività, prescrive l’obbligo per i “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” di versare annualmente all’Autorità un contributo “in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio”. Detto contributo è determinato con cadenza annuale con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Nel caso di specie alcuni operatori esercenti attività connesse con il trasporto (magazzinaggio, distribuzione, logistica, trasporto merci, spedizione, brokeraggio doganale, gestione di terminal portuali, handling aeroportuale), nonché alcune associazioni di categoria, avevano impugnato davanti al Tar i provvedimenti di sollecitazione del pagamento del contributo e le relative delibere. I ricorrenti lamentavano in particolare l’assenza di chiarezza nell’individuazione della platea dei «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati» e dunque dei soggetti tenuti a pagare il contributo.

Il Tar Piemonte, in accoglimento delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate dalle difese dei ricorrenti, ha dunque rimesso gli atti alla Corte costituzionale lamentando la possibile lesione da un lato dell’art. 23 Cost. per l’indeterminatezza del tributo e, dall’altro, dell’art. 3 Cost. laddove la norma impugnata avrebbe parificato soggetti eterogenei ai fini della debenza del contributo.

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione infondata atteso che:

1)    la riserva di legge prevista ai sensi dell’art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte è di carattere relativo, con il che l’autorità amministrativa gode legittimamente di margini di regolazione della fattispecie impositiva;
2)    nel caso di specie, peraltro, il d.l. 201/2011 e la legge di conversione n. 214/2011 stabiliscono il tetto massimo dell’aliquota impositiva, nel rispetto del principio della riserva di legge; inoltre, la determinazione da parte dell’ART della misura del contributo non è unilaterale né discrezionale siccome soggetta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
3)    contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la platea dei soggetti tenuti a versare il contributo non è indeterminata, laddove la norma facendo riferimento ai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati identifica i soggetti nei confronti dei quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie competenze previste al comma 3 del medesimo art. 37;
4)    da ultimo, non sussiste lesione dell’art. 3 Cost. per la parificazione ai fini impositivi di soggetti eterogenei, laddove la norma accomuna i soggetti tenuti al versamento dal  fatto di essere assoggettati all’attività regolatoria della dell’ART.

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