Il “Caso diamanti”: violazione degli obblighi informativi sanzionata ex art. 1175 c.c. e non ai sensi del TUF se l’attività di intermediazione ha ad oggetto beni diversi dagli “strumenti finanziari”. - Studio Legale Turci

Il “Caso diamanti”: violazione degli obblighi informativi sanzionata ex art. 1175 c.c. e non ai sensi del TUF se l’attività di intermediazione ha ad oggetto beni diversi dagli “strumenti finanziari”.

L’erede di una cliente “retail”, che su consiglio della propria banca aveva acquistato dei diamanti con finalità di investimento, ha ottenuto la condanna della banca al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi precontrattuali.

L’attore aveva chiesto, in via principale, di accertarsi la nullità del contratto di acquisto dei diamanti per violazione di norma del T.U.F. e, in subordine, la risoluzione dello stesso per violazione degli artt. 21 T.U.F. e 27, 39, 40, 41 e 42 Reg. Consob 16190 del 2007, o, comunque, per violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente risarcimento del danno patito quantificato in misura pari alla somma versata per l’acquisto dei diamanti; nonché domanda di annullamento del contratto di acquisto e conseguente condanna alla ripetizione della somma versata.

Il Tribunale di Verona, pur riconoscendo come la Cassazione abbia affermato in più occasioni la non tassatività dell’elenco di strumenti finanziari contenuto nel secondo comma dell’art. 1 T.U.F., ha affermato nel caso di specie l’inapplicabilità delle normative in materia di intermediazione finanziaria, essendo i diamanti non equiparabili ad essi, ancorché acquistati per finalità di investimento.

Tuttavia il giudicante ha ritenuto di poter fondare la responsabilità della banca in virtù del rapporto instauratosi con la cliente e in ragione delle qualità professionali e di competenza della stessa, delle quali la cliente non avrebbe avuto ragione per dubitare.

Tale rapporto, secondo il Tribunale, ha generato a carico della banca un obbligo di informazione e protezione nei confronti dell’affidamento della cliente, ai sensi dell’art. 1175 e/o 1218 c.c., sufficiente ad accogliere la sola domanda di risarcimento del danno, equitativamente quantificato nella differenza tra il prezzo pagato per i diamanti ed il reale valore degli stessi, ma non delle domande di annullamento e risoluzione del contratto.

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Il “Caso diamanti”: violazione degli obblighi informativi sanzionata ex art. 1175 c.c. e non ai sensi del TUF se l’attività di intermediazione ha ad oggetto beni diversi dagli “strumenti finanziari”.