La Consulta salva l'esclusione del risarcimento di danni alle cose causati dalla circolazione di veicoli e natanti non identificati - Studio Legale Turci

La Consulta salva l’esclusione del risarcimento di danni alle cose causati dalla circolazione di veicoli e natanti non identificati

Con la sentenza n. 98/2019, la Corte costituzionale ha affrontato la questione della possibile illegittimità costituzionale dell’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private, nella parte in cui prevede che, in caso di danni alle cose causati dalla circolazione di veicoli o natanti non identificati, il risarcimento è dovuto solo in presenza di “danni gravi” alla persona e solo per la parte eccedente l’importo di euro 500.

Mentre secondo il Giudice rimettente la norma sarebbe stata contraria agli artt. 2 e 3 e 24 Cost., la Consulta ha ritenuto la questione infondata, osservando che:

(1) Non risulta violato nella specie l’art. 24 Cost., essendo l’azionabilità in giudizio della pretesa risarcitoria avente a oggetto il danno alle cose pienamente assicurata: il soggetto danneggiato, infatti, non trova alcun ostacolo a far valere in giudizio il suo diritto, mentre non attengono all’ambito della tutela offerta dall’art. 24 Cost. i presupposti sostanziali del diritto stesso;

(2) neppure risulta violato l’art. 2 Cost., in quanto l’art. 283 Cod. Ass. è in linea con gli obblighi europei e segnatamente con la Convenzione di Strasburgo e le direttive 2005/14/CE e 2009/103/CE, le quali impongono agli Stati membri una tutela risarcitoria anche per il danno alle cose solo quando c’è stato un danno grave alla persona cagionato, in particolare, da un veicolo non identificato, eventualmente tramite l’intervento di Fondi di garanzia.

(3) non v’è, infine, alcuna violazione dell’art. 3 Cost., ove:

– la limitazione del risarcimento del danno alle cose alle sole ipotesi di danni gravi alla persona è giustificata dalla ratio di evitare frodi al Fondo di garanzia e tale ratio giustifica il trattamento differenziato;

– tale giustificazione è confermata anche dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi con riguardo agli artt. 138 e 139 Cod. Ass., secondo cui sono risarcibili i danni alle cose solo se contestualmente ricorrono lesioni personali di non lieve entità ex art. 138, tali da determinare postumi permanenti in misura superiore al 9 per cento ex art. 139;

– l’identificazione del danno grave alla persona in quello procurato da lesioni non di lieve entità ex art. 139 Cod. Ass. al fine della quantificazione del danno non patrimoniale, ha una sufficiente coerenza intrinseca, perché trova la sua fonte in una disposizione dello stesso codice delle assicurazioni private, in cui è inserita anche la disposizione censurata, rimanendo rimessa alla giurisprudenza la puntuale perimetrazione della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo non identificato.

La Consulta ha peraltro mosso un monito al legislatore, auspicando una regolamentazione più puntuale del presupposto dei gravi danni alla persona che segna il perimetro della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo o natante non identificato.

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