Secondo la Corte di Giustizia i residui causati da un incidente su una nave vanno considerati quali rifiuti prodotti a bordo. - Studio Legale Turci

Secondo la Corte di Giustizia i residui causati da un incidente su una nave vanno considerati quali rifiuti prodotti a bordo.

La Corte di giustizia nella causa C-689/17 ha chiarito la nozione di “rifiuti prodotti a bordo di una nave” di cui al Regolamento n. 1013/2006.

Il giudizio principale verte su l’obbligo imposto da un Land tedesco ad un armatore di attuare la procedura di notifica relativa alla “spedizione di rifiuti”, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1013/2006, in relazione ai residui presenti a bordo di una nave dopo un’avaria verificatasi in corso di viaggio. La questione pregiudiziale viene proposta al fine di accertare se i tali residui siano esclusi dall’ambito di applicazione delle procedure e regimi di controllo speciali previsti per le “spedizioni di rifiuti”, in quanto equiparabili ai “rifiuti prodotti a bordo”.

L’articolo 1, paragrafo 3 lett. b), del Regolamento 1013/2006 dispone infatti che sono esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso “i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti”.

La Corte di Giustizia osserva che tale articolo esclude l’applicazione del Regolamento per i rifiuti prodotti a bordo di nave, indipendentemente dalle circostanze in cui si siano prodotti e finché tali rifiuti non vengano scaricati dalla nave al fine di essere recuperati o smaltiti.

L’obiettivo di protezione dell’ambiente, perseguito dal Regolamento, non può richiedere l’applicazione delle procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta in casi in cui la creazione dei rifiuti è di carattere improvviso e imprevedibile. In caso di avaria il soggetto responsabile, tenuto al rispetto delle procedure previste dal Regolamento, non avrebbe il tempo necessario per “conoscere e fornire tutte le informazioni richieste dai formulari di cui agli allegati IA e IB del regolamento n. 1013/2006” (relativi alla denominazione, composizione, identificazione dei rifiuti e operazioni necessarie per lo smaltimento/recupero).

L’imposizione di tali obblighi a residui prodotti in situazioni di avaria produrrebbe pertanto solamente dei ritardi all’attracco di una nave in stato di distress a un porto sicuro, aumentando peraltro il rischio di sversamento dei rifiuti in maree e frustando l’obiettivo di protezione ambientale della normativa europea.

La Corte di Giustizia, pertanto, considera i residui conseguenza di un’avaria marittima come “rifiuti prodotti a bordo di nave” e come tali esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

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Secondo la Corte di Giustizia i residui causati da un incidente su una nave vanno considerati quali rifiuti prodotti a bordo.