Azione di classe e danno non patrimoniale in caso di ritardo nel trasporto - Studio Legale Turci

Azione di classe e danno non patrimoniale in caso di ritardo nel trasporto

La Cassazione (sentenza n. 14889/2019)  è intervenuta affermando significativi principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per ritardo ed altri disagi subiti dai pendolari nell’ambito di un’azione di classe promossa ex art. 140 bis del Codice del Consumo nei confronti di un operatore ferroviario da alcune associazioni rappresentative dei consumatori.

La Corte accoglie il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva condannato la società ad indennizzare i passeggeri a seguito di diversi e ripetuti disservizi alla circolazione ferroviaria, affermando che:

  • i limiti minimi compensativi previsti dalla disciplina del rapporto contrattuale in esame, in ottemperanza all’art. 17 del Reg. CE n. 1371/2007, non ostano ad escludere in astratto la possibilità di danni ulteriori e diversi da quelli normalmente correlati ai pregiudizi identificati dal rimborso del costo della prestazione di trasporto promessa e non esattamente eseguita;
  • i principi in tema di danno non patrimoniale sono applicabili anche in caso di inadempimento e compatibili con l’azione di classe di cui all’art. 140-bis Cod. cons., purché siano posti rigorosamente in risalto i tratti comuni delle posizioni soggettive ed il danno non patrimoniale invocato sia fondato su circostanze comuni a tutti i membri della classe;
  • in particolare l’accertamento del danno non patrimoniale nel quadro di un’azione di classe promossa ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 140-bis è soggetto alla ricorrenza dei requisiti:
    1. della rilevanza costituzionale degli interessi lesi;
    2. della gravità della relativa lesione;
    3. della non futilità dei danni, vale a dire che gli stessi non consistano in meri disagi fastidi, disappunti, ansie o in ogni altro tipo di insoddisfazione
  • la predetta domanda richiede altresì la specifica allegazione e la prova dei profili concreti dei pregiudizi lamentati capaci di valorizzare i tratti condivisi da tutti i membri della classe, non personalizzabili in relazione a singoli danneggiati, bensì accomunati da caratteristiche tali da giustificarne, tanto l’apprezzamento seriale, quanto la gestione processuale congiuntamente rivendicata.

Non avendo la Corte d’Appello di Milano adeguatamente motivato né l’effettiva incidenza dei disagi su posizioni sulla sfera personale individuale e su beni costituzionalmente protetti, né i profili di comunanza dei pregiudizi lamentati a tutti i membri della classe e la necessità di un apprezzamento seriale, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla stessa Corte d’Appello per l’applicazione dei principi di diritto affermati.

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