Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sui modi di interruzione della prescrizione per le azioni edilizie in caso di vizi della cosa compravenduta. - Studio Legale Turci

Le Sezioni Unite risolvono il contrasto sui modi di interruzione della prescrizione per le azioni edilizie in caso di vizi della cosa compravenduta.

Con la sentenza n. 18672 dell`11.07.2019 le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale esistente tra le Sezioni semplici della Corte di Cassazione in relazione all’interruzione della prescrizione annuale di cui all’art. 1495 c.c., comma terzo, c.c. nei contratti di vendita.

In particolare:

1) secondo un primo orientamento, nella compravendita la garanzia per vizi costituisce autonomo diritto in forza del quale il compratore può, a sua scelta, domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo (c.d. azioni edilizie). Pertanto, quando il compratore comunica al venditore che intende far valere il diritto alla garanzia, egli interrompe la prescrizione inerente a tale diritto. Sulla base di tali premesse, secondo questo orientamento, costituisce atto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi della cosa la semplice manifestazione di volontà del compratore di volerla esercitare, benché lo stesso differisca ad un momento successivo l’opzione per il tipo di strumento rimediale da esercitare ( (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9630 del 1999 e Cass., Sez. 2, n. 22903 del 2015);

2) secondo un altro orientamento, atteso che l’esercizio delle azioni edilizie attribuite al compratore di una cosa affetta da vizi implica la configurazione in capo al venditore di una posizione di mera soggezione, la prescrizione dell’azione  può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora. Ciò, in particolare, in quanto gli atti al quale l’art. 2943, comma 4, c.c. connette l’effetto di interrompere la prescrizione sono quelli che valgono a costituire in mora “il debitore” e devono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c., comma 1, in una “intimazione o richiesta” di adempimento di un’obbligazione (cfr. Cass., Sez. 2, nn. 18477/2003, 20332/2007, 8417/2016 e n. 20705/2017).

Le Sezioni Unite, con il predetto intervento, aderiscono al primo orientamento interpretativo, considerando che:

– alla garanzia per vizi è applicabile la disciplina generale in tema di prescrizione, con la conseguente operatività, tra l’altro, delle ordinarie cause di interruzione e di sospensione, con particolare riferimento all’art. 2943 c.c.;

– la formula prevista nell’art. 1495, comma 3, del codice civile si richiama esplicitamente alla prescrizione e, pur discorrendosi di prescrizione dell’azione, il ricorso a tale terminologia non può non ritenersi decisivo;

– quando si avvale della garanzia per vizi, il compratore fa valere l’inadempimento di una precisa obbligazione del venditore e, conseguentemente, sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale;

– detta soluzione garantisce un idoneo bilanciamento delle ragioni del compratore e del venditore, il quale  – a seguito della costituzione in mora – ha eventualmente la possibilità` di intervenire eliminando i vizi, così evitando che il compratore debba rivolgersi necessariamente al giudice esercitando la relativa azione.

Sulla base di tale percorso argomentativo, le Sezioni Unite affermano il principio per cui nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2943 c.c., comma 4, – atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495 c.c., comma 3, anche le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219 c.c., comma 1.

 

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