Quale prova per l’esonero del vettore aereo in caso di ritardo? - Studio Legale Turci

Quale prova per l’esonero del vettore aereo in caso di ritardo?

Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ha precisato la portata degli oneri probatori incombenti sul vettore aereo in caso di cancellazione o ritardo del volo dovuto a circostanze eccezionali.

Alcuni passeggeri avevano richiesto al vettore il riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del Reg. 261/2004 (c.d. carta dei diritti del passeggero) in ragione del ritardo all’arrivo di oltre quattro ore fatto registrare dal volo (in argomento vedasi “Volo cancellato, risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal negato imbarco”).

La compagnia aerea rifiutava di corrispondere la compensazione affermando che, nel caso di specie, ricorreva una delle “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” che, ai sensi del terzo comma dell’art. 7 del regolamento, esonerano il vettore dall’obbligo di versare la compensazione pecuniaria. In particolare, il ritardo era dovuto allo scoppio di uno pneumatico causato da un corpo estraneo presente sulla pista di decollo.

I passeggeri ricorrevano, quindi, al Giudice di pace di Busto Arsizio chiedendo la condanna della compagnia aerea alla corresponsione della compensazione reclamata. All’esito del giudizio il Giudice di pace respingeva la domanda degli attori, ritenendo provata la ricorrenza di una circostanza eccezionale.

La decisione di primo grado resa in questi termini veniva appellata nanti il Tribunale di Busto Arsizio. A giudizio degli appellanti, infatti, la documentazione prodotta dal vettore a supporto delle proprie allegazioni non era idonea a fornire prova della circostanza eccezionale, consistendo in meri estratti dei sistemi informatici interni della compagnia.

Tale censura è stata accolta dal giudice di appello il quale, in riforma della sentenza resa dal Giudice di pace, ha condannato la compagnia aerea al pagamento della compensazione pecuniaria e delle spese di giudizio.

Nella propria breve ma analitica decisione il Tribunale di Busto Arsizio ricostruisce gli obblighi imposti dal Reg. 261/2004 al vettore aereo in caso di ritardo.

Innanzitutto il giudice ricorda la natura giurisprudenziale del diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo. Tale diritto, riconosciuto dal regolamento per il solo caso di cancellazione del volo, è stato esteso alle ipotesi di ritardo all’arrivo dalla Corte di Giustizia in via interpretativa, a condizione che il ritardo ecceda le soglie di tolleranza previste dall’art. 7 (Corte Giustizia CE 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e C-432/07), operando una sostanziale equiparazione tra ritardo e cancellazione del volo ed estendendo alla prima ipotesi il rimedio compensativo previsto espressamente per la seconda.

Passando alle ipotesi di esclusione del predetto diritto nei casi di cancellazioni o ritardi dovuti a circostanze eccezionali, il giudicante osserva come l’interpretazione della norma nella giurisprudenza della Corte di giustizia sia particolarmente rigorosa, qualificando come “circostanze eccezionali” unicamente quelle collegate ad eventi estranei al normale esercizio dell’attività di navigazione aerea e che sfuggono all’effettivo controllo del vettore, per la sua natura o per la sua origine (CGUE, sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, EU/C/2008/771) tanto che, anche laddove la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un problema tecnico sorto improvvisamente e non imputabile ad una carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, né emerso dai regolari, ordinari controlli, l’allegazione e prova di tali circostanze non sarebbe sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta (in argomento vedasi “Quali «circostanze eccezionali» esonerano il vettore aereo dalla compensazione per ritardo?”).

Infatti, accertata l’esistenza di una circostanza eccezionale, il vettore non è di per sé esonerato dall’obbligo della compensazione pecuniaria, dovendo altresì fornire prova, da una parte, di aver adottato adeguate “misure del caso” idonee a ridurre o impedire la causa del ritardo e a far fronte alle conseguenze di questo, dall’altra, che la compagnia avrebbe comunque potuto evitare il ritardo, se non sopportando un sacrificio inesigibile (CGUE, sentenza del 4 maggio 2017, Pesková e Peska, C-315/15, EU/C/2017/342, punto 20).

Nel caso di specie il Tribunale, accogliendo le doglianze degli attori, rileva come il vettore non abbia assolto compiutamente ai predetti oneri probatori. La documentazione prodotta dalla compagnia aerea, infatti, inerisce a dati che la stessa ha inserito nel proprio sistema. Trattandosi, quindi, di documenti di formazione unilaterale, essi non sono idonei a provare i fatti in essi riportati. In particolare, quanto al valore probatorio di tali documenti, il giudicante precisa come non sia dato conoscere né l’origine di tali report; né sulla base di quali accertamenti siano stati redatti; né i soggetti che vi abbiano provveduto e in base a quali procedure.

A conclusione dell’iter motivazionale, il Tribunale precisa altresì come non siano state accertate in giudizio le modalità e circostanze in cui si sarebbe verificato l’urto con l’oggetto estraneo, circostanze la cui valutazione è essenziale per poter qualificare come eccezionale, o meno, il fattore causale addotto, ben essendo astrattamente possibile che la collisione sia dipesa da una condotta colposa del personale della compagnia convenuta.

 

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