Assicurazione delle merci viaggianti: a chi spetta l'indennizzo ? - Studio Legale Turci

Assicurazione delle merci viaggianti: a chi spetta l’indennizzo ?

L’individuazione dell’avente diritto all’indennizzo assicurativo del danno da perdita o avaria della merce trasportata nel caso di copertura assicurativa stipulata “per conto di chi spetta” è una questione più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di Cassazione risulta attualmente divisa tra due orientamenti:

  • il primo che considera applicabile la disciplina della compravendita (art. 1510 c.c.) e pertanto ritiene che la consegna della merce al vettore, trasferendo la proprietà del bene dal mittente-venditore al destinatario-acquirente e il relativo rischio di perimento, comporti la legittimazione di quest’ultimo a domandare l’indennizzo assicurativo (vedasi per esempio Cass. 29.05.2018 n. 13377);
  • un secondo che, ritenendo il contratto di trasporto autonomo rispetto a quello di compravendita, considera applicabile la relativa disciplina (art. 1689 c.c.). Tale orientamento attribuisce pertanto la titolarità dell’interesse assicurato al mittente-venditore fino alla richiesta di riconsegna avanzata dal destinatario-acquirente, considerando peraltro dirimente l’effettiva incidenza del danno nella sfera patrimoniale del soggetto (vedasi per esempio Cass. 22/09/2017 n. 22044).

La sentenza n. 31067 del 28.11.2019 la Suprema Corte affronta il problema adottando una peculiare impostazione, parzialmente difforme da entrambi gli orientamenti citati.

La controversia nasce in seguito al furto di una partita di merce avvenuto durante il trasporto della stessa. La società venditrice e mittente conviene in giudizio il vettore e la compagnia che aveva sottoscritto la polizza assicurativa sui rischi del viaggio. Quest’ultima eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell’attore, rilevando il trasferimento della proprietà della merce e della conseguente qualità di assicurato in capo al destinatario dal momento della consegna della merce al vettore.

La Corte di Cassazione, ammette in linea di principio che, nel caso di assicurazione stipulata “per conto di chi spetta”, la titolarità dell’interesse assicurato debba essere accertata ricorrendo all’art. 1510 c.c., secondo l’orientamento che appare prevalente.

Tuttavia, aderendo alla qualificazione giuridica operata dalla Corte d’appello di Napoli, non contestata con censure di carattere interpretativo dalla ricorrente, considera il contratto di assicurazione nella specie come stipulato non “per conto di chi spetta”, bensì nell’interesse esclusivo del mittente, contraente della polizza. L’interesse alla stipulazione del contratto di assicurazione da cui deriva la titolarità del diritto all’indennizzo, secondo la decisione, deriverebbe in capo al mittente non solo dalla proprietà sulla cosa assicurata, ma anche da un qualsiasi rapporto economico-giuridico in grado di causare un danno patrimoniale al soggetto contraente la copertura, quale appunto la sopportazione dei rischi in base al contratto di trasporto; conseguentemente, la titolarità dell’interesse va accertata nella specie secondo il criterio previsto dall’art. 1689 c.c..

Tale interpretazione appare tuttavia non tenere in considerazione come, per legge, in caso di alienazione della cosa assicurata si verifica il trasferimento del rapporto di assicurazione in capo al nuovo proprietario (ad alcune condizioni in base all’art. 1918 c.c.; in ogni caso in base all’art. 517 cod. nav.), da cui a rigore dovrebbe discendere che la titolarità dell’interesse, secondo la regola della sopportazione del rischio, andrebbe accertata in base ai principi relativi al contratto di vendita.

Appare pertanto auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione così da definire definitivamente il contrasto.

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