Corrispettivi minimi dell'autotrasporto tra legittimità, forma del contratto e prescrizione - Studio Legale Turci

Corrispettivi minimi dell’autotrasporto tra legittimità, forma del contratto e prescrizione

Nonostante nel 2014 il legislatore abbia sostanzialmente abrogato la determinazione dei corrispettivi minimi dovuti per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi – che per effetto delle modifiche attuate con L. 190/2014 sono ora rimessi all’autonomia negoziale delle parti – il lungo iter iniziato nel 2014 con la ben nota sentenza della Corte di Giustizia nel 2014, sulla scorta della quale si sono pronunciati i Tribunali Amministrativi e di merito, la Cassazione, nuovamente la Corte di Giustizia nel 2016, e per ultimo la Corte Costituzionale con decisione del 02/03/2018, n. 47, pare ben lontano dall’avvicinarsi alla sua conclusione. Davanti  ai Tribunali nazionali vi sono ancora numerose controversie nelle quali vettori e committenti discutono in merito alla legittimità della tabelle elaborate dal Ministero dei Trasporti (che ha sostituito l’Osservatorio a partire dal novembre 2011), ai fini del riconoscimento a favore dei primi delle pretese differenze tariffarie rispetto ai corrispettivi minimi maturate in tale lasso di tempo.

La legittimità delle tariffe ministeriali relative ai corrispettivi minimi è peraltro presupposto necessario, ma di per sé non sufficiente affinché la domanda proposta dal vettore possa trovare accoglimento. Significativa a tal proposito è un’interessante pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore relativa alla domanda monitoria proposta da un autotrasportatore in relazione a differenze tariffarie rispetto ai corrispettivi minimi asseritamente maturate nel periodo dal 2009 al 2012.

Il committente, assistito dallo Studio Legale Turci,  tra le altre difese solleva l’eccezione di prescrizione.  Va ricordato che ante  riforma l’art. 83 bis del D.L. 112/08 distingueva due diverse ipotesi:  a) i contratti di trasporto stipulati in forma scritta, ai quali si applicava il termine annuale di cui all’art. 2951 c.c.; e b) i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, per i quali il comma 8 dell’art. 83 bis prevedeva il più lungo termine di prescrizione quinquennale. L’applicazione dell’uno o dell’altro termine discende evidentemente da un esame oggettivo del contratto di trasporto stipulato dalle parti e dalla verifica della sussistenza o meno di tutti gli elementi prescritti quali essenziali dall’art. 6 D.lgs. 286/05.

Se tale verifica può risultar agevole quando il contratto abbia ad oggetto l’affidamento di un singolo servizio di trasporto, ben più difficoltosa è la questione qualora – come nel caso di specie – le parti abbiano stipulato un contratto quadro per regolare l’affidamento nel corso degli anni a venire di plurimi servizi di trasporto, nell’ambito dei quali la tipologia e la quantità della merce trasportata possono variare sensibilmente.

Disattendendo le difese del vettore, che eccepisce la nullità del contratto per mancanza degli elementi essenziali richiesti dal D.Lgs. 286/05 e dunque l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione, il Tribunale considera comunque integrato il requisito della forma scritta qualora la tipologia e la quantità della merce, non individuabili a priori, possa esser comunque desunta da elementi estranei al contratto laddove prestabiliti dalle parti.

In particolare, la “tipologia e la quantità di merce sono determinate sulla base dei documenti di accompagnamento della merce ed in ogni caso, anche se la quantità di merce è sempre variabile, ciò avviene nel rispetto dei limiti di portata e di sagoma risultanti dalle carte di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto”.Pertanto “il rinvio ad elementi prestabiliti dalle parti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva, quale la determinazione della quantità di merce alla luce delle carte di circolazione degli autoveicoli, è perfettamente corrispondente al requisito previsto dall’art. 6 co. 3 lett. c. d.lgs. 285/2005 e pertanto deve ritenersi che tale requisito (unitamente agli altri) sia stato compiutamente espresso nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi validamente concluso per iscritto”.

Accertata la sussistenza dei requisiti richiesti affinché il contratto possa considerarsi stipulato in forma scritta, il Tribunale ritiene conseguentemente applicabile il termine prescrizionale annuale di cui all’art. 2951 c.c. e per l’effetto, dato atto che alcun atto interruttivo era stato posto in essere entro il suddetto termine, accoglie l’opposizione formulata dalla committente e revoca il decreto monitorio precedentemente emesso a favore del vettore.

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