Di quali poteri deve essere munito il rappresentante stabilito di assicuratore estero? - Studio Legale Turci

Di quali poteri deve essere munito il rappresentante stabilito di assicuratore estero?

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha recentemente fornito, con la decisione Corporis sp. z o.o. contro Gefion Insurance A/S (CGUE 27.2.2020, causa CGUE C-25/2019), importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, nonché del Regolamento (CE) 1393/2007 relativo alla notificazione e alle comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, con riferimento ai poteri del rappresentante stabilito di assicuratore estero.

Il rinvio pregiudiziale origina da una controversia sul risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale occorso in Polonia reclamati dalla Corporis sp. Z.o.o., compagnia di assicurazione del proprietario del veicolo assicurato in Polonia, nei confronti della compagnia dell’altro soggetto coinvolto, la Gefion Insurance A/S, stabilita in Danimarca.  Quest’ultima, ai sensi dell’articolo 152 della direttiva 2009/138, aveva designato la Crawford Polska sp. z o.o., avente sede in Polonia, quale impresa legittimata a rappresentarla nei confronti di coloro che avessero subito un danno nel territorio polacco e, per l’effetto, a liquidare i sinistri per proprio conto.  A tale titolo, la Crawford Polska in adempimento alla richiesta di risarcimento vantata dalla Corporis, versava l’importo preteso.

La Corporis, non soddisfatta di quanto ricevuto, adiva il Tribunale circondariale di Poznań per ottenere dalla Gefion, il versamento di 157,41 zloty polacchi (PLN) (EUR 30 circa), maggiorata degli interessi e delle spese. Il Tribunale ordinava, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla Gefion, che però si rifiutava di riceverlo perché redatto in lingua polacca.

In ragione di detto rifiuto, il Giudice di primo grado ordinava alla Corporis, a pena di sospensione del procedimento, di versare un anticipo di PLN 5 000 (EUR 1 150 circa) a copertura delle spese di traduzione in lingua danese dei documenti destinati alla Gefion.  La Corporis, tuttavia, si rifiutava di versare tale anticipo opponendo che la Gefion era rappresentata da una società stabilita in Polonia, la Crawford Polska, incaricata di assicurare la rappresentanza della prima in lingua polacca dinanzi al giudice nazionale adito.

A fronte del rifiuto opposto dalla Corporis, Il Tribunale circondariale, come predetto, sospendeva il procedimento.

La Corporis impugnava tale decisione nanti il Tribunale regionale polacco facendo valere, segnatamente, una violazione dell’articolo 208, paragrafo 1, della legge polacca sulle attività assicurative e riassicurative, che ha trasposto l’articolo 152 della direttiva 2009/138.

Tale giudice, nutrendo dubbi sulla corretta applicazione da parte del Tribunale circondariale delle disposizioni del regolamento n. 1393/2007, avendo ordinato la notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla compagnia assicurativa stabilita in Danimarca e non al rappresentante di quest’ultima, stabilito in Polonia, incaricato della liquidazione dei sinistri, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 152, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/138 (…), letto in combinato disposto con l’articolo 151 della medesima direttiva e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, debba essere interpretato nel senso che la rappresentanza di un’impresa di assicurazione non vita da parte del rappresentante designato include la ricezione dell’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale».

Al fine di rispondere al quesito sottopostole, la Corte di Giustizia si interroga sull’applicabilità al caso di specie del regolamento 1393/07 e rileva che, a mente del considerando 8 del regolamento e dell’interpretazione sistematica dello stesso fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia (sentenze del 19 dicembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 24 e 25, nonché del 16 settembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, punti 68 e 69), secondo cui il regolamento non trova applicazione ogni qualvolta si verifichino, alternativamente, le seguenti condizioni: (i) il domicilio o la dimora abituale del destinatario non siano noti, nonché, (ii) il destinatario abbia nominato un rappresentante autorizzato nello Stato in cui si svolge il procedimento giudiziario,  detto regolamento non è applicabile al caso di specie avendo la Geofin Insurance, destinataria dell’atto giudiziario, designato la Crawford Polska quale entità avente il potere di rappresentarla di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno in Polonia nonché davanti ai giudici di tale Stato membro.

Quanto al secondo quesito, la Corte di Giustizia rileva che l’obiettivo della Direttiva 2009/138 in virtù del combinato disposto degli artt. 151 e 152, è quello di garantire un risarcimento efficace alle vittime di sinistri risultanti dalla circolazione di autoveicoli residenti in uno Stato membro nel quale l’impresa di assicurazione non vita fornisce i propri servizi, e ciò quand’anche quest’ultima non disponga ivi di uno stabilimento, senza che ciò possa generare una situazione di tutela meno favorevole per il richiedente il risarcimento per il solo fatto che detta impresa copre un rischio in regime di prestazione di servizi.

Pertanto, in conformità all’articolo 152, paragrafo 1, primo comma della direttiva, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita designi un rappresentante residente o stabilito nel territorio di tale Stato che sia dotato “di poteri sufficienti per rappresentare detta impresa tanto di fronte ai soggetti che abbiano subìto un danno e che potrebbero perciò reclamare un risarcimento, quanto nell’ambito delle procedure giurisdizionali eventualmente instaurate da questi soggetti dinanzi ai giudici e alle autorità di tale Stato membro”.  Dunque, la funzione del rappresentante consiste nel facilitare le iniziative assunte dalle vittime di sinistri e, in particolare, nel permettere loro di presentare le proprie richieste nella lingua loro propria, ossia quella dello Stato membro ospitante.

Seppur tale disposizione non precisa l’esatta portata dei poteri conferiti al rappresentante dell’impresa di assicurazioni e, per l’effetto, non specifica se il potere di rappresentanza includa la possibilità di ricevere le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari, la Corte di Giustizia nella pronuncia in commento, osserva che “sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138 che le vittime  di sinistri residenti in uno Stato membro nel quale un’impresa di assicurazione non vita fornisce i propri servizi – una volta che abbiano messo in atto le loro iniziative preliminari direttamente presso detto rappresentante, e pur potendo esse instaurare un’azione diretta contro l’assicuratore in questione – fossero private della possibilità di notificare gli atti giudiziari al rappresentante in parola al fine di esercitare l’azione di risarcimento dinanzi ai suddetti giudici nazionali” (v., per analogia, sentenza del 10 ottobre 2013, Spedition Welter, C‑306/12, EU:C:2013:650, punto 24).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte di Giustizia  dichiara  che l’articolo 152, paragrafo 1, della direttiva 2009/138, letto in combinato disposto con l’articolo 151 di quest’ultima e con il considerando 8 del regolamento n. 1393/2007, deve essere interpretato nel senso che la designazione, da parte di un’impresa di assicurazione non vita, di un rappresentante nello Stato membro ospitante include non solo i poteri di rappresentanza sostanziale, ma anche la legittimazione di tale rappresentante a ricevere l’atto introduttivo di un giudizio in materia di risarcimento per un incidente stradale.-

Va osservato che analoga conclusione è stata raggiunta dalla giurisprudenza nazionale per i rappresentanti di assicuratori esteri stabiliti in Italia (cfr. Cass. 13 novembre 2019, n. 29352).

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