"Decreto Liquidità": Covid-19 e diritto delle imprese - Studio Legale Turci

“Decreto Liquidità”: Covid-19 e diritto delle imprese

 

Per far fronte alla crisi derivante dalla diffusione del virus Covid-19, in data 9 aprile è entrato in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il provvedimento copre quattro aree di intervento principali, tutte riconducibili alla medesima ratio; le misure riguardano: il cd. sostegno alla liquidità, ulteriori sospensioni di adempimenti fiscali e contributivi rispetto ai precedenti decreti d’emergenza, la garanzia della continuità aziendale, ed un’estensione del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali per i settori di rilevanza strategica (cd. “Golden Power”).

Di particolare interesse sono le misure in materia di cd. sostegno alla liquidità, introdotte compatibilmente con il regime derogatorio in materia di aiuti di stato temporaneamente introdotto dalla recente Comunicazione del 19 marzo 2020 della Commissione Europea. Le misure del decreto si sostanziano in primis in un rafforzamento del Fondo di garanzia per le Piccole e Medie imprese a favore di PMI e imprese Mid Cap (che contano cioè fino a 499 dipendenti). Per le imprese che non rientrano nei limiti dimensionali del Fondo di Garanzia, o che abbiano esaurito l’accesso allo stesso, l’articolo 2 del Decreto introduce ulteriori misure specificamente dirette al supporto delle imprese dei settori dell’export e dell’internazionalizzazione.

Con specifico riferimento al settore crocieristico, oltre ad una concessione della garanzia dello stato per alcune operazioni già deliberate alla data di adozione del decreto, è prevista la possibilità per il Ministero per l’Economia e le Finanze di rilasciare la garanzia dello stato su nuove operazioni deliberate nel corso del 2020, fino ad un importo massimo di 3 miliardi.

In materia di garanzia della continuità aziendale, di singolare rilievo è la previsione, all’art. 5 del Decreto di un differimento dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, recante il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” al 21 settembre 2021 (dapprima prevista per il 15 agosto 2020).
La previsione riguarda solamente le disposizioni non ancora vigenti del Codice, tra cui in particolare il sistema delle Misure di Allerta: si tratta di misure volte a prevenire l’insorgenza della crisi di impresa le quali, se applicate in questo particolare contesto, si rivelerebbero estremamente onerose per le imprese.

Sempre con riferimento alla tematica della crisi d’impresa, l’art. 10 del decreto sancisce l’improcedibilità delle istanze di fallimento, sia in proprio che presentate da terzi, fino al 30 giugno 2020. Tra i termini sospesi ad opera del presente decreto si segnala anche quello di cui all’art. 69-bis regio decreto 16  marzo1942, n. 267, in materia di revocatoria fallimentare.

Emerge una potenziale problematica derivante dalla circostanza che, nonostante la menzionata temporanea improcedibilità delle istanze fallimentare, non figura nel decreto alcuna sospensione dei procedimenti penali per reati di natura finanziaria; tali reati sono infatti caratterizzati dalla consumazione fintanto che il debitore è  in bonis, e dalla procedibilità (d’ufficio) ad esito della dichiarazione di fallimento, che potrà avere luogo a partire dal 30 giugno prossimo.

Ulteriori previsioni del Decreto volte alla garanzia della continuazione della continuità aziendale sono quelle contenute all’art. 6, che introduce una temporanea disapplicazione di una serie di istituti codicistici in materia di impresa; gli articoli in questione sono:  l’art. 2446, commi 2 e 3, oltre che l’art. 2482-bis, commi 4, 5 e 6, ambedue riguardanti la riduzione del capitale per perdite; l’art. 2447 e l’art. 2482-ter, in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale; inoltre, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 c. 1 n. 4) e 2545-duodecies c.c..

Sempre in un’ottica di continuità aziendale, si segnala la previsione all’art. 7 del Decreto della possibilità per le imprese che prima dello scoppio della crisi presentavano una prospettazione di continuità dell’attività in sede di redazione del bilancio di  cui  all’articolo  2423-bis,  comma primo, n. 1, di conservare questa prospettiva nella redazione dei bilanci del 2020.

Da ultimo, con riguardo alla materia dell’esercizio dei poteri speciali, si segnala una rilevante estensione degli stessi, per mezzo di un ampliamento dei settori strategici che ricadono nel campo di applicazione del cd. “Golden Power”.

In particolare, rientrano ora nel campo di applicazione di tale potere i settori, tra gli altri, assicurativo, dell’energia, delle comunicazioni, e dei trasporti. È infine previsto che l’obbligo di notifica, con conseguente potere di veto, di operazioni aventi ad oggetto partecipazioni rilevanti in tali settori, operi anche nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto UE o appartenente allo Spazio Economico Europeo.

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