Secondo la Corte Costituzionale tedesca il cd. Quantitative Easing eccede le competenze della BCE - Studio Legale Turci

Secondo la Corte Costituzionale tedesca il cd. Quantitative Easing eccede le competenze della BCE

La Corte Costituzionale tedesca ha pronunciato un’attesissima sentenza sul Public Sector Purchase Program (PSPP), in Italia noto come Quantitative Easing, statuendo che – per  come si presenta oggi – esso sia un atto adottato dalla BCE ultra vires, ovvero al di fuori dei poteri previsti dai Trattati di Lisbona.

La Corte di Karlsruhe precisa che quanto sopra non significa che lo strumento sia illegittimo di per sé, bensì che lo sono i provvedimenti adottati senza rispettare le regole che gli Stati, i “Padroni dei Trattati” (Die Herren der Verträge), si sono dati. In particolare la BCE non avrebbe dimostrato, nell’atto con il quale ha dato inizio al programma nel 2015, le ragioni del bilanciamento tra l’obiettivo di politica monetaria, di cui ha la competenza, e gli effetti di politica economica che il programma comporta. Solo dimostrando che questa politica risponde in modo proporzionato all’esigenza di perseguire gli obiettivi previsti dai Trattati, la BCE potrà continuare questo programma.

Più specificamente, la Corte Costituzionale lamenta che gli atti della BCE “non contengono né una prognosi sugli effetti di politica economica del PSPP né una valutazione della proporzionalità di tali effetti rispetto ai vantaggi previsti nell’ambito della politica monetaria. Non è verificabile che il Consiglio direttivo della BCE abbia effettivamente considerato e bilanciato gli effetti inerenti e le conseguenze dirette del PSPP, in quanto tali effetti derivano invariabilmente dal volume del programma di oltre duemila miliardi di euro e dalla sua durata ormai superiore a tre anni. Dato che gli effetti negativi del PSPP aumentano quanto più cresce in volume e quanto più si prolunga, una maggiore durata del programma dà luogo a requisiti più rigorosi per quanto riguarda il necessario bilanciamento degli interessi”.

I giudici tedeschi rilevano inoltre l’assenza di valutazioni relative alla possibilità di utilizzare altri strumenti, come il MES, o valutazioni sugli effetti che le operazioni del PSPP avranno sull’economia europea sul lungo periodo, visto che “il volume e la durata del PSPP possono rendere sproporzionati gli effetti del programma, anche se tali effetti sono inizialmente conformi al diritto primario. Il PSPP influisce anche sul settore delle banche commerciali trasferendo grandi quantità di titoli di Stato ad alto rischio ai bilanci dell’Eurozona, il che migliora significativamente la situazione economica delle banche interessate e aumenta il loro rating creditizio. Gli effetti di politica economica del PSPP includono inoltre il suo impatto economico e sociale su quasi tutti i cittadini, che sono interessati almeno indirettamente, tra l’altro come azionisti, affittuari, proprietari di immobili, risparmiatori o titolari di polizze assicurative. Ad esempio, vi sono notevoli perdite per il risparmio privato. Inoltre, poiché il PSPP abbassa i tassi d’interesse generali, permette alle aziende economicamente non redditizie di rimanere sul mercato. Infine, più a lungo il programma continua e più il suo volume totale aumenta, maggiore è il rischio che l’Eurozona diventi dipendente dalle politiche degli Stati membri, poiché non può più semplicemente terminare e annullare il programma senza compromettere la stabilità dell’unione monetaria”.

La conseguenza di questi rilievi comporta, secondo la Corte, che a causa del principio del processo di integrazione europea (Integrationsverantwortung) il Governo ed il Parlamento della Germania abbiano l’obbligo di assicurarsi che le operazioni PSPP nella loro forma corrente siano riviste, per garantire il rispetto dei Trattati. La Germania, infatti, non può applicare quegli atti dell’Unione Europea che siano palesemente e manifestamente adottati ultra vires.

In conclusione, significa che la questione passa alla BCE, che dovrà dare delle rassicurazioni alle Istituzioni tedesche in merito a questi rilievi. Se queste non dovessero arrivare, la Banca Centrale Tedesca sarebbe tenuta ad astenersi dalla partecipazione al programma.

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