RC auto obbligatoria anche in caso di mancato utilizzo del veicolo - Studio Legale Turci

RC auto obbligatoria anche in caso di mancato utilizzo del veicolo

La recente modifica apportata dal Parlamento europeo e dal Consiglio alla direttiva 2009/103/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile da circolazione di autoveicoli prevede l’obbligo di copertura assicurativa dei veicoli a prescindere dall’utilizzo che ne viene fatto.

Il 24 novembre 2021 è stato infatti completato l’iter modificativo della direttiva 2009/103/CE, dando così seguito alla giurisprudenza eurounitaria sul punto. Numerose infatti sono state le pronunce della Corte di Giustizia che avevano già fornito un’interpretazione dell’art. 3 della suddetta direttiva nel senso che l’obbligo di assicurare la responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli deve essere inteso in modo da ricomprendervi qualsiasi uso del veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.

Le sentenze Vnuk (CGUE,  4 dicembre 2014, C-162/13), Rodrigues de Andrade (CGUE, 28 novembre 2017, C-514/16) e Torreiro (CGUE, 20 dicembre 2017, C-334/16) hanno invero chiarito il concetto di “uso del veicolo” come utilizzo dello stesso quale mezzo destinato abitualmente al trasporto, a prescindere dal fatto che esso si trovi su un terreno pubblico o privato ovvero che si trovi fermo o in movimento. Il senso della direttiva è quindi quello di garantire la più ampia possibilità che la vittima di un sinistro possa essere tutelata e risarcita.

La disciplina normativa italiana in materia non prevede l’obbligo di assicurazione per i veicoli in aree private, ma con una recente decisione la Suprema Corte (Cassazione 30 luglio 2021 n. 21983) ha sostanzialmente recepito l’orientamento giurisprudenziale eurounitario.

Il caso in questione riguarda un incidente mortale avvenuto nei pressi di una rampa di un’autorimessa di un’abitazione privata, ragione per la quale non sussistevano i presupposti per agire in via diretta nei confronti dell’assicurazione. Nello specifico l’art. 122 del codice delle assicurazioni private prevede l’obbligo di copertura RC per i veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su “aree a queste equiparate”; proprio quest’ultima locuzione ha permesso alle Sezioni Unite di interpretare la norma in maniera estensiva e adeguatrice rispetto alla Direttiva nel senso di ritenere incluse in detta nozione anche le aree private ed essendo unicamente rilevante ai fini dell’obbligo di copertura assicurativa del veicolo l’uso conforme alla sua funzione abituale a prescindere dal luogo in cui esso si trovi.

Altra conseguenza importante della modifica è che non sarà più possibile sospendere l’assicurazione per i periodi di inutilizzo del veicolo, una prassi molto frequente soprattutto per chi è solito farne un uso stagionale.

Gli Stati membri avranno dunque a disposizione 24 mesi per recepire la direttiva UE che vedrà esclusa la applicazione a quei veicoli qualificabili come “relitti” ovvero privi di parti funzionali che ne impediscano l’utilizzo tipico (es. ruote, motore, sterzo…).

La modifica alla direttiva contiene infine disposizioni minori riguardanti l’assicurazione di particolari tipologie recenti di veicoli (monopattini, scooter elettrici…) rimettendo alla discrezionalità dei singoli paesi membri la previsione dell’obbligo di copertura RC, al fine di evitare di ostacolare la micromobilità urbana.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                        Dott. Corrado Pesce

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