Entrata in vigore del portale europeo per le Dichiarazioni di Distacco nel settore dei trasporti su strada - Studio Legale Turci

Entrata in vigore del portale europeo per le Dichiarazioni di Distacco nel settore dei trasporti su strada

Il 2 febbraio 2022 scade il termine per l’attuazione della Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

In particolare:

– trova applicazione al settore dei trasporti su strada la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (considerando 43 Dir. UE 1057/2020: (…) La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica al settore del trasporto su strada, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, della stessa direttiva dal 2 febbraio 2022);

– i conducenti sono tenuti, a norma dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, come modificato dal Reg. 1057/2020 ad introdurre nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina.
Entro il 2 febbraio 2022 il conducente inserisce inoltre il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro all’inizio della sua prima sosta in tale Stato membro. La prima sosta è effettuata al punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l’attraversamento della frontiera di uno Stato membro avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente inserisce il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.

– a decorrere dal 2 febbraio 2022, ossia la data a decorrere dalla quale i conducenti sono tenuti, a norma dell’articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 165/2014, a registrare manualmente i dati relativi agli attraversamenti di frontiera, gli Stati membri applicano anche l’esenzione per le operazioni di trasporto bilaterale di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, laddove, in aggiunta a un’operazione di trasporto bilaterale, il conducente effettui una sola attività di carico e/o scarico negli Stati membri o paesi terzi che attraversa, a condizione che il conducente non effettui operazioni di carico e scarico di merci nello stesso Stato membro.

Se un’operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento durante la quale non è stata effettuata alcuna attività aggiuntiva, è seguita da un’operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento, l’esenzione per le attività aggiuntive di cui al terzo comma si applica fino a un massimo di due attività aggiuntive di carico e/o scarico, alle condizioni di cui al terzo comma.

– entra in funzione il portale europeo per le Dichiarazioni di Distacco nel settore dei trasporti su strada, collegato al Sistema di informazione del Mercato Interno (IMI);

– gli Stati Membri avrebbero dovuto adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/1057, informandone immediatamente la Commissione Europea.

Nel caso dell’Italia tale recepimento della direttiva non è stato ancora effettuato, in quanto la delega al Governo a tal fine è contenuta nella legge di delegazione europea 2021 (art. 1 e all. A), il cui disegno di legge – approvato alla Camera – è attualmente all’esame del Senato.

Avv. Antonella Turci                                                                                                       Avv. Federico Remorino

Share

Entrata in vigore del portale europeo per le Dichiarazioni di Distacco nel settore dei trasporti su strada