Applicabile anche a navi adibite al cabotaggio nazionale il Regolamento 392/2009 - Studio Legale Turci

Applicabile anche a navi adibite al cabotaggio nazionale il Regolamento 392/2009

 A partire dal 31 dicembre 2016 il Regolamento (CE) n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente sarà applicabile anche ai trasporti effettuati da navi adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale ad una distanza dalla linea di costa superiore alle venti miglia (navi di classe A).

Detto regolamento richiama diverse disposizioni della Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto per mare di passeggeri e loro bagagli come modificata dal Protocollo di Londra del 2002 e prevede da un lato un limite massimo alla responsabilità del vettore, secondo lo schema del cosiddetto “doppio binario”, ma dall’altro impone al vettore una responsabilità aggravata per gli incidenti marittimi, nonché specifici obblighi assicurativi e informativi a carico dello stesso (il testo integrale del regolamento è reperibile al link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0392&from=IT ).

Come chiarito dalla Circolare del Ministero dei Trasporti del 8 agosto 2013, il regolamento sarà invece applicabile alle navi di classe B (adibite alla navigazione in cabotaggio nazionale ad una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa) a partire dal 31 dicembre 2018. Sono al momento escluse dall’applicazione del Regolamento le navi passeggeri di classe C e D.

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Applicabile anche a navi adibite al cabotaggio nazionale il Regolamento 392/2009