Tra le novità più rilevanti vi è la subordinazione del godimento dei vantaggi fiscali e previdenziali derivanti dall’iscrizione delle navi al Registro Internazionale alla circostanza che sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
Tale limitazione vale per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax che effettuino traffici commerciali in cabotaggio nazionale, anche se a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da, o diretto verso, un altro Stato.
Più in particolare, vengono modificati:
– l’art. 152 del Codice della Navigazione, relativo al rilascio del passavanti provvisorio;
– gli art. 1, 2, 4 e 6 del D.l. n. 457/1997 (convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1998), che riguardano l’istituzione del Registro Internazionale, il comando e l’equipaggio delle navi iscritte in tale registro nonché il trattamento fiscale e gli sgravi contributivi relativi;
– l’art. 155 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), che concerne la determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime, e specificamente l’ambito di operatività dell’opzione prevista dal comma 1 del predetto articolo;
– alcune norme in materia di tariffa dei diritti consolari relativi alla navigazione.
L’art. 9 del decreto, al comma 1, assegna alle imprese armatoriali un termine di 18 mesi a partire dall’entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni ivi contenute.
Il decreto è attualmente al vaglio della Commissione europea, alla cui previa autorizzazione è subordinata (art. 9, comma 2) l’efficacia delle disposizioni del decreto che prevedono aiuti alle imprese, in base alla disciplina prevista per le norme in materia di aiuti di Stato.