DPCM -Fase 2: le misure adottate dal Governo per il settore del trasporto marittimo relative alla gestione dei porti e del traffico navale, nonché la regolamentazione della logistica. - Studio Legale Turci

DPCM -Fase 2: le misure adottate dal Governo per il settore del trasporto marittimo relative alla gestione dei porti e del traffico navale, nonché la regolamentazione della logistica.

Il 27 aprile u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM n. 108/2020 con il quale sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, (recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), al fine di regolamentare la c.d. “fase-2”, ossia il progressivo riavvio delle attività su tutto il territorio nazionale dopo il lockdown durato quasi due mesi.

Con il nuovo DPCM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto in settori non ancora oggetto di specifica regolamentazione, tra i quali spiccano il trasporto marittimo, il traffico navale, la gestione dei porti e, in generale, la regolamentazione della logistica.

A tal riguardo, destano particolare interesse l’art. 6 del decreto dedicato alla rideterminazione delle disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera, nonché l’allegato n. 8 relativo alla regolamentazione del comparto del trasporto e della logistica al cui interno è stato dedicato un intero paragrafo al settore marittimo e portuale.

In particolare, con l’art. 6 relativo alla regolamentazione della gestione di navi da crociera e di navi di bandiera estera, viene prevista:

  • la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana;
  • il divieto a tutte le società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera, di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al termine della crociera in svolgimento;
  • assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorità, lo sbarco – da parte di tutte le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera – di tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.

Con l’allegato n. 8 recante il titolo “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, sono state estese le misure già regolamentate nel precedente Protocollo del 14 marzo u.s. (relativo a tutti i settori produttivi) al settore del trasporto e della logistica, tra le quali spiccano: (i) il corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (quali, l’utilizzo di mascherine, guanti e tute etc.); (ii) la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro con specifico riguardo a tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori, secondo le modalità  definite  dalle  specifiche circolari del Ministero della Salute  e  dell’Istituto  Superiore  di Sanità; (iii) l’installazione di dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei passeggeri; (iv) nel trasporto di persone, ove possibile, contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro e qualora ciò non fosse possibile, la dotazione da parte dei passeggeri di apposite protezioni (quali, l’utilizzo di mascherine e di guanti).

Nell’allegato n. 8 è stato, infine, dedicato un intero paragrafo alla regolamentazione del settore marittimo e portuale, nell’ambito del quale è stata disposta l’adozione delle seguenti misure:

  • evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà dotarsi di guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario;
  • assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, mediante la fornitura, da parte delle imprese al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini), di appositi distributori di disinfettante con relative ricariche;
  • rafforzare i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
  • eseguire, in modo appropriato e frequente, l’attività di disinfezione sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) sia presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);
  • fornire indicazioni e opportuna informativa al proprio personale: (i) per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative; (ii) per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri; (iii) per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco; (iv) per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19; (v) per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri; (vi) per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d’esercizio;
    • organizzare, ove possibile, sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri volti ad evitare congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in genere.
    • fornire da parte delle imprese, per quanto possibile, lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando lo scambio di documentazione con sistemi informatici;
    • considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sospendere le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della nave ai fini di security;
    • nei casi in cui in un terminal operino oltre all’impresa anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista;
    • risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

 

 

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