Contratto di trasporto con consumatori - La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità - Studio Legale Turci

Contratto di trasporto con consumatori – La negoziazione assistita non è condizione di procedibilità

Nelle controversie in materia di contratti di trasporto conclusi tra professionisti e consumatori l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità

In una causa intentata ex art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 da una coppia di consumatori, il vettore aereo convenuto ha eccepito il mancato previo esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 132/2014, sostenendo che, ai sensi della L. 190/2014, essa costituirebbe condizione di procedibilità per l’esercizio in giudizio di un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto.

Il vettore ha evidenziato in particolare che l’art. 1 co. 249 L. 190/2014 prevede, per azioni in materia di trasporto e sub trasporto, l’esperimento della procedura di negoziazione come una generalizzata condizione di procedibilità senza eccezione o limite alcuno e, pertanto, trattandosi di norma speciale e successiva rispetto al D.Lgs. 132/2014, applicabile in deroga all’esenzione per i consumatori dall’obbligo di esperire la negoziazione assistita nelle azioni con domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.000,00 Euro, prevista dall’art. 3 co. 1 dello stesso D.lgs. 132/2014.

Con ordinanza del 28.4.2017, il Tribunale di Genova ha rigettato l’eccezione di improcedibilità formulata dal vettore, statuendo che l’interpretazione dell’art. 1, c. 249, della L. 190/2014 in termini abrogativi dell’ultima parte dell’ultimo comma dell’art. 3 DL 132/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a tutela dei consumatori dalla direttiva 2013/11/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato come, in ossequio al contenuto dell’art. 8 della citata direttiva, i consumatori che abbiano accesso ad una ADR non possano essere obbligati a ricorrere ad un avvocato o ad un consulente legale e a tale principio della citata normativa europea abbia inteso uniformarsi il legislatore italiano nel prevedere ai sensi dell’art. 3 co. 1 D.Lgs. 132/2014 l’esenzione dall’obbligo della negoziazione assistita per i consumatori.

Pertanto, poiché la procedura di negoziazione assistita disciplinata dal D.Lgs. 132/2014 contempla necessariamente la presenza di uno o più legali, l’interpretazione dell’art. 1 co. 249 della L. 190/2014 deve essere orientata al rispetto delle norme di diritto dell’Unione cui è stata data attuazione con l’art. 3 co. 1 D.Lgs. 132/2014, imponendo quindi di escludere  l’obbligo della previa procedura di negoziazione come condizione di procedibilità per i contratti di trasporto conclusi dai consumatori.

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