Entrate in vigore le nuove regole europee sulle procedure d'insolvenza transfrontaliere - Studio Legale Turci

Entrate in vigore le nuove regole europee sulle procedure d’insolvenza transfrontaliere

Il 26.06.2017 entrano in vigore le nuove regole in tema di procedure di insolvenza transfrontaliere introdotte dal Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che abroga il Regolamento (CE) n. 1346/2000 sulla stessa materia.
Le nuove disposizioni, peraltro, si applicano soltanto alle procedure di insolvenza aperte successivamente al 26 giugno 2017, mentre quelle già pendenti continuano ad essere disciplinate dalla normativa precedente.
Il nuovo complesso normativo mira innanzitutto a tutelare i diritti dei creditori nell’ambito delle procedure concorsuali coinvolgenti diversi Stati membri e contiene in tal senso diverse norme in tema di risoluzione di conflitti di legge e di giurisdizione, garantendo inoltre il riconoscimento in tutta l’UE delle sentenze giudiziali in materia di insolvenza ed il coordinamento con il Regolamento 1215/2012 (cfr. Considerando n. 7).
Rispetto alla disciplina precedente vi sono alcuni importanti novità: ad esempio, sono ora comprese anche le procedure che non comportano lo spossessamento del debitore e sono previste specifiche regole per le procedure d’insolvenza riguardanti due o più società facenti parte di un gruppo.
Fra le più importanti misure introdotte ed in vigore da oggi si possono ricordare fra l’altro:
a) l’applicabilità del Regolamento a tutte le procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza (art. 1) anche coinvolgenti assicurazioni, enti creditizi e imprese di investimento anche collettive;
b) l’introduzione di una definizione europea di «procedura concorsuale» (art.2);
c) l’introduzione di speciali norme in tema di  “competenza giurisdizionale internazionale” e conflitti di giurisdizione (artt. 3-6),
d) l’indicazione di regole per determinare la legge applicabile e in particolare del criterio generale dello Stato di apertura della procedura d’insolvenza (art.  7);
e) il rinvio alla legge applicabile al credito del debitore insolvente per determinare la possibilità di compensazione dei crediti (art. 9);
f) il riconoscimento della decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro competente in virtù dell’articolo 3 in tutti gli altri Stati membri dal momento
in cui essa produce effetto nello Stato di apertura (art. 19);
g) l’introduzione di norme in tema di cooperazione e comunicazione tra autorità giudiziarie (artt. 41-44);
h) l’introduzione di norme in tema di unificazione dei registri concorsuali (insolvency registers) degli Stati membri ai sensi degli artt. 24 e 25 che entreranno in vigore rispettivamente nel 2018 e nel 2019;

 

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