Cabotaggio marittimo: il requisito della nazionalità comunitaria dell’armatore - Studio Legale Turci

Cabotaggio marittimo: il requisito della nazionalità comunitaria dell’armatore

Con la circolare 18931 del 2018 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul requisito della nazionalità comunitaria dell’armatore attivo nel cabotaggio marittimo ai fini dell’applicazione del Regolamento CE n. 3577/92, che ha previsto la libera prestazione dei servizi di trasporto in uno Stato membro, riservando l’esercizio del cabotaggio marittimo a quegli armatori comunitari le cui navi siano registrate in uno Stato membro e siano battenti bandiera del medesimo Stato.

Il requisito della qualifica “comunitaria” dell’armatore, peraltro, può non sussistere nell’ipotesi di un soggetto esercente una nave registrata in un paese dell’Unione europea, ma gestita di fatto da soggetti che operano in territorio extra-UE.

Con la circolare, predisposta in conformità alle indicazioni della Commissione europea,è stato introdotto un apposito modulo contenente dettagliata richiesta di informazioni atte a determinare se il controllo di una nave sia effettivamente esercitato in uno Stato membro.

Detto formulario, secondo l’art. 179, comma 4, Cod. Nav., deve essere compilato e sottoscritto dal comandante della nave impiegata in traffici di cabotaggio e dovrà essere consegnato all’Autorità marittima tramite il raccomandatario marittimo all’arrivo nel primo porto di imbarco nazionale.

Gli Uffici marittimi trasmetteranno alla Direzione Generale copia del documento ai fini della verifica della conformità alla normativa vigente. Laddove il viaggio di cabotaggio preveda lo sbarco della merce in più porti nazionali, la predetta documentazione non dovrà essere trasmessa dagli Uffici marittimi degli eventuali porti intermedi di scalo, ma solo dal porto di imbarco.

Tra le informazioni da fornire ci sono generalità e indirizzo del proprietario della nave, nome e indirizzo della sede principale della compagnia di navigazione, numero di identificazione della società di gestione della nave (ISM), nome completo dell’organizzazione che gestisce l’International Safety Management (ISM), generalità del responsabile e sede della gestione sia tecnica che commerciale della nave e infine ragione sociale del noleggiatore.

Tale modulo facilita quindi l’attività di controllo e verifica della effettiva sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso al cabotaggio nazionalein capo agli armatori.

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