Le decadenze ex art. 32 l. 183/2010 si applicano anche al lavoro nautico. - Studio Legale Turci

Le decadenze ex art. 32 l. 183/2010 si applicano anche al lavoro nautico.

Con due recenti pronunce (nn. 462 e 466 del 28.5.2019), in casi curati dallo Studio, la Corte d’Appello di Firenze Sez. Lavoro conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato previste dall’art. 32 L. 183/2010 trovano applicazione anche al lavoro nautico laddove un lavoratore marittimo, non iscritto al Turno Particolare della Compagnia, intenda impugnare i singoli contratti di arruolamento a tempo determinato o a viaggio stipulati con lo stesso armatore al fine di ottenere il riconoscimento della sussistenza dell’unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere da una certa data.

Malgrado la specialità della disciplina del lavoro nautico rispetto a quella del lavoro generale, nelle citate pronunce la Corte Fiorentina sottolinea come la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 9468/2016) abbia già riconosciuto che il comma 5 del medesimo articolo ”deve essere riferito al lavoro nautico, la cui specialità non lo sottrae a tale regime nelle ipotesi di conversione del rapporto a tempo indeterminato”.

Per la Corte di merito il ragionamento che ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere applicabile il quinto comma dell’art. 32 al lavoro nautico impone di estendere l’applicabilità in tale ambito anche ai primi quattro commi della stessa norma.

Conclusione avvalorata dal fatto che l’art. 32 L. 183/2010 trova applicazione anche oltre l’ambito di applicazione del D. Lgs. 368/2001 ed è quindi “evidente l’intenzione legislativa di applicare in modo generalizzato la decadenza in ogni caso in cui si discuta di violazioni di norme imperative astrattamente sanzionate con la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Infine, nella particolare disciplina del lavoro nautico “mancano norme, poste in via diretta o ricavabili per analogia, tese ad assicurare la certezza dei rapporti giuridici in relazione ai rapporti precari di lavoro” per cui deve trovare applicazione la regola generale dell’art. 32 cit.

Sancita quindi l’applicabilità del regime decadenziale ex art. 32 L. 183/2010, nelle sentenze in commento è stato inoltre riconosciuto che alla tardività dell’impugnazione dei contratti di arruolamento consegue, oltre che la decadenza dal diritto di ottenere la conversione del rapporto lavoro, il travolgimento delle domande di pagamento di differenze di retribuzione connesse a tale riconoscimento.

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Le decadenze ex art. 32 l. 183/2010 si applicano anche al lavoro nautico.