Sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell'AGCM. - Studio Legale Turci

Sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’AGCM.

 

La Suprema Corte con la sentenza n. 11929/2019 torna a pronunciarsi sui limiti esterni del sindacato di legittimità del Giudice amministrativo chiamato a esprimersi su provvedimenti sanzionatori adottati dell’Autorità Garante del mercato e della concorrenza (di seguito AGCM).

 

La vicenda sottoposta alle Sezioni Unite origina da un ricorso avverso una deliberazione con cui l’AGCM aveva disposto un divieto di ulteriore diffusione di un messaggio contenuto in un depliant, poiché integrante un’ipotesi di pubblicità ingannevole in violazione della normativa del Codice del Consumo, con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il Consiglio di Stato confermava l’annullamento dell’atto che irrogava la sanzione, poiché – sebbene fossero emersi elementi dai quali desumere la natura pubblicitaria ed il carattere ingannevole del messaggio – mancava nella specie la prova della diffusione dello stesso ai consumatori.

L’AGCM proponeva così ricorso alle Sezioni Unite eccependo l’eccesso di potere giurisdizionale per aver il Consiglio di Stato da un lato, (a) invaso il campo riservato all’amministrazione attraverso l’individuazione di una nuova nozione di pubblicità (non limitandosi ad esaminare il provvedimento alla stregua dei motivi di doglianza) ed un’autonoma interpretazione della nozione di “diffusione” e, dall’altro, (b) per aver invaso un campo riservato alla potestà legislativa.

Secondo la prospettazione della Suprema Corte, il Consiglio di Stato nel ritenere illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato in assenza del carattere “diffusivo” del messaggio, non ha invece in alcun modo travalicato la sfera riservata all’amministrazione nell’attività di individuazione della condotta di pubblicità scorretta.

Il Supremo Collegio sottolinea come il controllo giurisdizionale relativo agli atti sanzionatori delle Autorità indipendenti rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo implichi, secondo una ricostruzione orientata ai principi espressi dalla CEDU, il potere del giudice di sindacare la fondatezza, l’esattezza e la correttezza delle scelte amministrative così realizzando, di fatto, un continuum tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale.

In questa prospettiva, il sindacato di legittimità del G.A. sui provvedimenti dell’AGCM, pur non estendendosi al merito, comporta in ogni caso la verifica non solo dei profili giuridico-formali dell’atto amministrativo, ma anche dei fatti posti a fondamento dello stesso, estendendosi anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne la legittimità.

Solo qualora la questione sottoposta all’organo giudicante includa valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Autorità Garante.

Tanto premesso, la Suprema Corte osserva che il ricorso dell’AGCM postula l’erroneità della qualificazione giuridica del concetto di pubblicità che sarebbe stata operata dal Consiglio di Stato che, tuttavia, non attiene ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo riguardando, per converso, i limiti interni riservati al controllo giurisdizionale.

Il ricorso dell’AGCM viene pertanto respinto.

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