Patto di gestione della lite e garanzia di tutela legale: differenze ed ambito di applicazione. - Studio Legale Turci

Patto di gestione della lite e garanzia di tutela legale: differenze ed ambito di applicazione.

Il Tribunale di Piacenza con una recente decisione (sentenza n. 29/5/2019, n. 327) ha colto l’occasione per esaminare e distinguere due istituti, ricorrenti in materia assicurativa: il patto di gestione della lite e la garanzia di tutela legale.

Nella specie l’attore agisce in giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazioni con cui aveva stipulato una polizza denominata “Protezione Patrimonio”, al fine di ottenere il rimborso del compenso professionale liquidato ai difensori all’esito di un procedimento penale che lo vedeva coinvolto in qualità di persona sottoposta all’indagine, successivamente conclusosi con sentenza favorevole.

Secondo la prospettazione attorea, la polizza avrebbe compreso anche la garanzia di tutela legale, mentre secondo la difesa della Compagnia di assicurazione essa si sarebbe limitata a prevedere il solo patto di gestione della lite, con conseguente legittima esclusione del rimborso delle spese legali.

Il Tribunale di Piacenza ha effettuato un’approfondita disamina delle differenze sostanziali tra i due istituti.

Il patto di gestione della lite è un negozio atipico ed accessorio al contratto di assicurazione in base al quale l’assicuratore, a fronte di un evento che coinvolge la responsabilità civile dell’assicurato nei confronti di terzi, assume fino a quando ne abbia interesse la gestione diretta della vertenza di danno, arrogando a sé tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti.   In tale ottica l’assicuratore agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza nell’interesse di entrambe le parti contraenti; infatti, l’assicuratore, nel tutelare l’assicurato, tutela anche se stesso, riservandosi la facoltà di sostenere i costi del contenzioso che egli abbia deciso di seguire in via diretta.

L’assicurazione di tutela legale, disciplinata dall’art. 173 del Codice delle assicurazioni private, costituisce invece il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei propri interessi in sede giudiziale in ogni tipo di procedimento o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale; l’art. 174 dispone espressamente la facoltà di scelta del professionista da parte dell’assicurato, purché abilitato secondo la normativa applicabile.

Nella fattispecie in rassegna il Tribunale di Piacenza ha peraltro valorizzato ai fini della decisione della controversia la circostanza che la Compagnia di assicurazione con la propria condotta aveva indotto l’attore a confidare nell’inclusione nella Polizza assicurativa della garanzia di tutela legale, con conseguente possibilità da parte dell’assicurato di nominare liberamente i propri difensori, non avendo l’assicurazione tempestivamente contestato né la comunicazione dell’attore circa l’attivazione della polizza, né tantomeno la nomina di avvocati di fiducia, elementi considerati appunto sintomatici di tale tipologia di copertura assicurativa.

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