Quale prova per il contratto di assicurazione? - Studio Legale Turci

Quale prova per il contratto di assicurazione?

Due recenti questioni in materia assicurativa, sottoposte ai giudici di merito, offrono indicazioni interessanti al fine di individuare quali siano i documenti la cui produzione è idonea all’assolvimento dell’onere probatorio previsto dal primo comma dell’art. 1888 cod. civ., il quale prevede che “il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto

Nella prima vicenda una casa di cura si rivolgeva ad un broker chiedendo l’individuazione di una copertura per la responsabilità civile idonea alle esigenze della struttura. Il broker, avvalendosi di altro mediatore attivo sul mercato internazionale, individuava la polizza offerta da una compagnia straniera, inviando email di accettazione della proposta alla casa di cura. Quest’ultima corrispondeva il premio concordato tramite i broker e riceveva, ancora via email, conferma della copertura richiesta.

Pervenute due richieste di risarcimento danni da altrettanti ex-pazienti, la casa di cura informava il broker incaricato della gestione dei sinistri, scoprendo in tale occasione che l’assicuratore, contestando la conclusione del contratto, aveva restituito il premio versato.

La casa di cura citava quindi il broker e l’assicuratore nanti il Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento della conclusione del contratto come confermato dalle email di accettazione della proposta e di conferma della copertura o, in subordine, l’accertamento del diritto ad essere risarcita degli eventuali danni patiti a causa del periodo di incolpevole e inconsapevole mancata copertura.

Decidendo nel merito della questione il Tribunale precisa che l’esigenza di provare per iscritto la stipula del contratto assicurativo non può ritenersi soddisfatta dalla produzione delle tradizionali e-mail, in quanto esse, prive di firma elettronica certificata, non hanno l’efficacia probatoria propria delle scritture private e non possono documentare in via diretta la stipula del contratto risultando, al più, liberamente valutabili dal giudice.

Il secondo caso, davanti al Tribunale di Milano, vedeva una compagnia di assicurazioni agire verso una propria assicurata, società attiva nel noleggio veicoli, chiedendo la condanna al pagamento delle franchigie pattuite nelle polizze e relative ai sinistri occorsi ai mezzi di proprietà dell’assicurata. A tal fine la compagnia produceva in giudizio le polizze relative alle coperture dei veicoli coinvolti.

La società convenuta contestava le domande sostenendo come la mancata produzione delle condizioni generali di contratto determinasse un mancato assolvimento dell’onere probatorio previsto all’art. 1888 cod. civ., primo comma.

Nelle proprie difese, inoltre, la convenuta qualificava le previsioni relative alla franchigia quali clausole limitative della responsabilità, la cui natura vessatoria imporrebbe l’apposita accettazione per iscritto, non provata dalla compagnia stante la mancata produzione delle condizioni generali di assicurazione.

Nel decidere la questione il Tribunale di Milano precisa come, quando sia stata prodotta in giudizio la polizza, che costituisce documento probatorio tipico del contratto di assicurazione, la mancata produzione delle condizioni generali non può inficiare la conoscenza della disciplina negoziale applicabile al rapporto dedotto, poiché il requisito della forma scritta ad probationem ex art. 1888 cod. civ. deve ritenersi rispettato laddove l’assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio che richiami quanto sia contenuto in un distinto documento predisposto unilateralmente da una delle parti e non anche specificamente approvato per iscritto, purché il richiamo (come nel caso di specie) sia effettuato dai contraenti sulla premessa della piena conoscenza del contenuto del documento e dello scopo di integrare la disciplina negoziale nella parte in cui nella polizza sottoscritta manchi una diversa regolamentazione, in modo che possa dedursi l’esistenza di un accordo tra le parti per dare rilievo al suddetto contenuto.

Il Tribunale di Milano, in ogni caso, precisa come la clausola che prevede l’applicazione di una franchigia non costituisca una limitazione della responsabilità, intendendosi per tali le sole clausole che hanno l’effetto di limitare le conseguenze della colpa o dell’inadempimento, o che escludono il rischio garantito, agendo invece essa quale mera specificazione del rischio garantito e non necessitando, quindi, delle particolari tutele previste dall’art. 1341 e 1342 cod. civ.

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