Furto della merce: aver parcheggiato il mezzo all’interno della cinta doganale non esclude la responsabilità del vettore. - Studio Legale Turci

Furto della merce: aver parcheggiato il mezzo all’interno della cinta doganale non esclude la responsabilità del vettore.

La Corte di Appello di Salerno con la sentenza del 23.04.2020 ha accolto l’azione di rivalsa promossa da una Compagnia Assicurativa – difesa dallo Studio Legale Turci – nei confronti di vettore e sub-vettore incaricati di eseguire il trasporto di una partita di merce, trafugata da ignoti mentre si trovava a bordo di un autotreno lasciato all’interno dei varchi doganali.

Sia per il codice civile che per la normativa internazionale sussiste una presunzione di responsabilità a carico del vettore in caso di perdita o avaria delle cose trasportate, la quale può essere superata solo laddove il medesimo sia in grado di provare che la causa del sinistro sia riconducibile ad un evento a lui non imputabile, quali il caso fortuito, la forza maggiore e le altre ipotesi disciplinate dalla normativa vigente.

Benché da tempo Giurisprudenza e Dottrina si siano profuse nell’enunciare una serie di principi generali volti a orientare la decisione del Giudicante nella valutazione della condotta del vettore, sussiste ancora un’ampia “zona grigia” nella quale non è possibile determinare a priori se, ad esempio, ricorra l’esimente del caso fortuito.  Il Giudicante sarà quindi necessariamente tenuto a valutare in concreto se nel caso di specie l’evento abbia quei caratteri di “inevitabilità” e “imprevedibilità” idonei a fondare l’esimente.

A tal riguardo, seppur con diverse sfumature, è stata ripetutamente affermata la colpa grave del vettore che abbia abbandonato il mezzo su cui viaggiavano le merci ovvero sostato – anche solo per un breve lasso di tempo – in area non custodita o comunque priva di un servizio di vigilanza (cfr. ex multis Trib. Milano  13/07/2011; Corte Appello Genova 12/05/2010; Trib. Venezia 25/01/2010; Corte Appello Milano 09/11/2006).

Nel caso di specie, il vettore argomentava la sussistenza del caso fortuito, in quanto il furto era avvenuto durante la notte, mentre il mezzo si trovava all’interno della cinta doganale del porto, i cui varchi di accesso sono sorvegliati dalla Guardia di Finanza.

La Corte ha però escluso la ricorrenza dei caratteri di inevitabilità e imprevedibilità dell’evento idonei a integrare il caso fortuito ritenendo che l’abbandono del mezzo “nella cinta doganale regolarmente recintata con varchi sorvegliati dalla GdF ed a circa 200 m. dall’Ufficio di Polizia non è circostanza da sola idonea ad escludere la responsabilità atteso che nemmeno è dedotto se il mezzo fosse dotato di adeguati sistemi antifurto e risultando irrilevante la circostanza che i rimorchi fossero all’interno dei varchi doganali, per essere la vigilanza apprestata dalle forze dell’ordine svolta esclusivamente a scopi doganali”.

La Corte, condividendo le difese formulate dallo Studio, ha quindi dichiarato “gravemente imprudente” la condotta del vettore, rigettando l’appello formulato da quest’ultimo e dal sub-vettore e confermando la pronuncia di primo grado che già aveva accolto la domanda della Compagnia assicurativa.

  Avv. Paolo Turci                                                                                                        Avv. Fabio Aradori 

                                                                                                           
                                                                                                             
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