“Unruly behaviour” del passeggero aereo può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento 261/2004 e liberare il vettore aereo dall’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo. - Studio Legale Turci

“Unruly behaviour” del passeggero aereo può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento 261/2004 e liberare il vettore aereo dall’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la pronuncia C-74/19 del 11 giugno 2020 torna a precisare la portata delle nozioni di «circostanza eccezionale» e «misure del caso» previste dall’art. 5.3 del Regolamento n. 261/2004 che libera il vettore aereo dall’obbligo di compensazione pecuniaria in caso di cancellazione o ritardo del volo.

La controversia nasce dal rifiuto del vettore Transportes Aéreos Portugueses (TAP) di pagare la compensazione pecuniaria prevista all’art. 7 del Regolamento ai passeggeri il cui volo aveva subito dei lunghi ritardi a causa del comportamento particolarmente indisciplinato di un passeggero del volo precedente operato sullo stesso aeromobile che avrebbe dovuto effettuare il volo in questione.  Tale comportamento aveva costretto la compagnia aerea a operare, quale misura necessaria, un dirottamento verso un altro aeroporto rispetto a quello di arrivo e contestualmente organizzare un nuovo trasporto per i passeggeri del volo successivo.

Il Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa formula un rinvio pregiudiziale domandando alla CGUE se un evento legato ad un volo antecedente rispetto al volo cancellato o in ritardo possa essere considerato una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento .

La Corte ricorda in primo luogo che in base alla propria giurisprudenza (si veda anche “Quali «circostanze eccezionali» esonerano il vettore aereo dalla compensazione per ritardo?”) è «circostanza eccezionale» quella che, per  natura od origine, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge all’effettivo controllo di quest’ultimo. Tra queste in particolare rientrerebbero i casi di rischi in materia di sicurezza.

Nel caso di specie, dopo aver sottolineato come il comportamento indisciplinato del passeggero abbia effettivamente compromesso la sicurezza del volo e costretto il vettore ad effettuare un re-routing dell’aeromobile, la CGUE ha affermato che un comportamento del genere non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e in linea di principio sfugge al controllo dello stesso. Ad ogni modo, la Corte afferma che comportamenti del genere non possono essere qualificati come circostanza eccezionale qualora il vettore abbia contribuito al verificarsi di detto comportamento o fosse nella posizione di prevederlo e predisporre misure adeguate prima che questo potesse causare i conseguenti rischi relativi alla sicurezza del volo.

In secondo luogo la Corte afferma che per usufruire di un esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria, il vettore aereo deve:

  • provare che la circostanza eccezionale verificatasi su un volo precedente operato dal vettore attraverso il medesimo aeromobile costituisca “causa diretta” della cancellazione o ritardo del volo;
  • mettere in atto tutte le risorse a sua disposizione per garantire un ragionevole, soddisfacente e tempestivo re-routing, compresa la ricerca di voli alternativi diretti o indiretti che possono essere operati anche da altri vettori aere. Ciò non significa la mera offerta di reindirizzare il passeggero alla destinazione finale sul successivo volo operato dal vettore, a meno che tale offerta non costituisca l’unica possibilità di raggiungere la destinazione finale.

Avv. PaoloTurci                                                                                                       Dott. Pietro Berlingieri

 

 

 

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“Unruly behaviour” del passeggero aereo può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento 261/2004 e liberare il vettore aereo dall’obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione o ritardo del volo.