La Corte di Cassazione conferma che il termine per far valere il diritto previsto dall’art. 32.3 della CMR ha natura di prescrizione. - Studio Legale Turci

La Corte di Cassazione conferma che il termine per far valere il diritto previsto dall’art. 32.3 della CMR ha natura di prescrizione.

La Suprema Corte si è recentemente pronunciata (Cass. 2020 n. 13891) su uno degli aspetti più rilevanti da un punto di vista pratico nell’applicazione in ambito italiano delle norme di diritto uniforme stabilite dalla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) del 19.5.1956 e cioè sulla possibilità di interrompere il decorso del termine previsto dall’art. 32 della CMR, a mezzo di ulteriori messe in mora al vettore successive al primo reclamo.

Una compagnia assicurativa, assistita dallo Studio Legale Turci, aveva proposto azione di rivalsa, quale assicuratore merci surrogatosi nei diritti del mittente, avverso il vettore contrattuale.

La sentenza di primo grado aveva accolto in toto la domanda attorea affermando, inter alia, che il comma 3 dell’art. 32 CMR va interpretato nel senso che gli atti scritti successivi al primo reclamo scritto, ove idonei ad integrare una messa in mora secondo la legge del giudice adito, valgono quali atti interruttivi della prescrizione. La sentenza è stata poi confermata in secondo grado dalla Corte di Appello adita.

Il vettore ha quindi impugnato la decisione della Corte di Appello con ricorso in Cassazione sostenendo, per quanto qui interessa, che l’art. 32 CMR andrebbe invece interpretato nel senso che, una volta esaurita la portata sospensiva del primo reclamo, nessun valore, men che meno interruttivo potrebbe riconoscersi alle lettere di messa in mora inviate successivamente alla prima.

In base all’art. 32 CMR le azioni nascenti da trasporti regolati dalla CMR si prescrivono, salvo i casi di dolo e colpa grave, nel termine di un anno. L’art. 32 par. 3 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 del medesimo articolo (effetto sospensivo del primo reclamo sino a reiezione per iscritto dello stesso), la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del giudice adito e che lo stesso vale per l’interruzione della prescrizione.

In Italia, il tema è stato oggetto di pronunce contrastanti a livello di Giudici di merito, venendo talvolta, ma in maniera minoritaria, sostenuto che una richiesta che abbia lo stesso oggetto di una precedente, già respinta dal vettore, non determina una ulteriore sospensione o interruzione della prescrizione.

La Corte di Cassazione aveva invece affermato nella decisione n. 7258 del 2005 che un reclamo successivo o comunque una richiesta risarcitoria indirizzata al vettore dopo il primo reclamo, che presenti i requisiti di un atto di messa in mora in base alla legge italiana (quale legge del giudice adito), produce l’effetto d’interrompere la prescrizione.

Nel caso in commento la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha espressamente ripreso in esame la questione e confermato che quest’ultima opzione interpretativa va decisamente preferita.

Da un lato essa è più coerente con quanto testualmente indicato dall’art. 32 par. 3 della Convenzione, analizzata nel testo ufficiale in francese (più simile a livello di terminologia giudica all’italiano rispetto all’altra versione ufficiale in inglese) dove si demanda espressamente la disciplina della “interruption de la prescription” alla legge del giudice adito (“Il en est de même”).

Dall’altro, l’opzione opposta, secondo cui sostanzialmente il termine annuale non potrebbe mai essere interrotto, “oltre a introdurre, in un sistema già assai poco lineare quale quello delineato dalla Convenzione, ulteriori evidenti elementi di contrasto con i principi sistematici delle prescrizione, avrebbe l’effetto di trasformare di fatto il termine di prescrizione in un termine di decadenza”, e ciò in aperta contraddizione con “il lessico utilizzato nel testo della Convenzione stessa (prescrizione, sospensione, interruzione), propri appunto della prescrizione”.

Il ricorso in Cassazione proposto dal vettore è stato quindi dichiarato inammissibile.

Avv. Antonella Turci                                                                                                         Avv. Federico Remorino

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