Con il progressivo aggravarsi della pandemia da Covid-19, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2011 ha parzialmente confermato le misure precedentemente adottate al fine di contenere la diffusione del virus nell’ambito dei servizi di trasporto (al riguardo Il Coronavirus non ferma la tutela della sicurezza in mare: le misure a tutela della flotta italiana).
In generale, tra gli obblighi che l’art. 9 introduce a carico di vettori e armatori figura innanzitutto quello di acquisire e verificare un’autodichiarazione dei passeggeri, il cui contenuto, stabilito dall’art. 7, comprende:
- Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia;
- motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D,E,F allegati al Decreto (allegato 20);
- nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E, F allegati al Decreto, indicazione del luogo dove sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario, recapito telefonico, dei mezzi adoperati per raggiungerlo, nonché un recapito telefonico. In tal caso è inoltre richiesto di dichiarare l’eventuale sussistenza di alcune particolari situazioni identificate dai commi 7 e 8, art. 8 del Decreto, connotate da transitorietà o particolare importanza.
Vettori e armatori saranno tenuti inoltre a misurare, al momento dell’imbarco, la temperatura dei singoli passeggeri e vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la dichiarazione di cui sopra sia incompleta.
Per quanto riguarda le misure di contenimento da adottare nell’espletamento dei servizi di trasporto, vettori e armatori dovranno predisporre misure organizzative che, in conformità al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14, nonché’ alle Linee Guida allegate al Decreto (allegato 15), assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati.
È inoltre richiesto che equipaggio e passeggeri siano sempre dotati di dispositivi di protezione individuali (forniti da vettori e armatori ai soggetti che ne risultassero sprovvisti), che potranno essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi solo in situazioni predeterminate.
Specifiche deroghe a quanto disposto dall’art. 9 potranno essere previste in circostanze eccezionali per motivi di protezione di cittadini europei all’estero, o in adempimento di obblighi internazionali ed europei.
Il Decreto dedica inoltre specifica attenzione al settore crocieristico, i cui servizi, a differenza di quanto previsto in risposta alla prima ondata della pandemia (di cui avevamo parlato qui) saranno consentiti, a condizione che sia garantita l’adozione di una serie di misure di contenimento e di distanziamento. Tali misure sono dettagliate dalle Linee Guida validate dal comitato tecnico scientifico per il settore crocieristico, di cui all’allegato 17 al Decreto (recante “Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera).
In generale, gli oneri posti in capo ai fornitori di servizi di crociera ricalcano, seppur con maggiore grado di dettaglio, quelli generalmente introdotti dall’art. 9 del Decreto di cui sopra. Non è presente una puntuale indicazione di un numero massimo di passeggeri, prevedendosi unicamente che questo debba essere adeguatamente diminuito, al fine di assicurare il distanziamento sociale e garantire le misure di isolamento temporaneo/quarantena contenute nelle Linee Guida.
Ai fini dell’autorizzazione allo svolgimento della crociera è inoltre richiesto che il Comandante della nave presenti all’autorità marittima una dichiarazione che attesti: l’adozione delle misure di contenimento necessarie; l’itinerario della crociera; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri. L’itinerario potrà prevedere unicamente scali ed escursioni in paesi indicati dal Decreto, e solo laddove sia possibile garantire il perdurante rispetto delle misure di contenimento.
A differenza della precedente normativa emergenziale, l’art. 10 del Decreto consente l’ingresso nei porti italiani a navi da crociera di bandiera estera, purché gli scali precedenti siano stati in paesi indicati dagli elenchi A,B,C di cui all’allegato 20 del Decreto (tra cui figurano, in generale, paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo), e a condizione che i passeggeri abbiano soggiornato nei 14 giorni antecedenti la crociera negli stessi paesi.
Infine, con riguardo al settore dei trasporti pubblici di linea, il Decreto rimanda alle Linee Guida allegate, che introducono specifiche misure di contenimento e distanziamento avuto riguardo al tipo di trasporto. A tale proposito, viene introdotta una facoltà per il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti di integrare dette Linee Guida, di concerto con il Ministero della Salute.
Avv. Marco Turci Dott. Filippo Maria Turci