Regolamento UE in materia di riciclaggio delle navi e Covid 19. - Studio Legale Turci

Regolamento UE in materia di riciclaggio delle navi e Covid 19.

La Commissione Europea, con Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20 ottobre 2020, espone il proprio orientamento circa l’applicazione del Regolamento UE n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, durante l’emergenza epidemiologica Covid-19 e il suo coordinamento con le misure restrittive imposte per il contenimento della diffusione del virus.

Come noto, il Regolamento 1257/2013, al fine di prevenire, ridurre, minimizzare nonché eliminare gli incidenti, le lesioni e altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi, impone – a partire dal 31 dicembre 2020 – a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE e alle navi battenti bandiera di un Paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio dell’UE, “di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi unitamente ad un certificato o a una dichiarazione di conformità, a seconda dei casi”.

In particolare, la Commissione Europea a seguito di numerose segnalazioni provenienti da portatori di interesse di settore – preoccupati che le misure di confinamento e restrizione imposte per il contenimento del virus possano ripercuotersi sulla predisposizione dell’inventario dei materiali pericolosi e sulla sua successiva verifica e certificazione, con la predetta Comunicazione ha ritenuto opportuno definire “alcuni orientamenti comuni al fine di garantire un approccio armonizzato all’applicazione delle norme da parte delle Autorità degli Stati di approdo dell’UE durante le ispezioni delle navi effettuate a partire dal 1 gennaio 2021”.

Dopo aver chiarito che la responsabilità primaria riguardo alla conformità agli obblighi relativi agli inventari dei materiali pericolosi spetta, in linea di principio, all’armatore e il controllo dell’osservanza di tali obblighi spetta alle Autorità degli Stati di approdo dell’UE, ha riconosciuto la necessità di dover tener conto delle circostanze eccezionali legate alla crisi Covid-19 qualora quest’ultime determinino situazioni in cui è “temporaneamente impossibile o eccessivamente difficoltoso” garantire la conformità agli obblighi in questione. Ciò anche in forza del fatto che la nozione di forza maggiore, così come elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel senso di “circostanze estranee a colui che la invoca, anormali ed imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto esser evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso”, non trova applicazione automatica nell’attuazione degli obblighi di cui al Regolamento UE relativo all’antiriciclaggio delle navi.

La Commissione Europea invita dunque gli Stati membri a considerare, caso per caso, la situazione specifica di ciascun armatore e a tener conto del tempo intercorso tra la data di entrata in vigore del Regolamento e la data di applicabilità degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi al fine di valutare se, e in quale misura, tale periodo sia stato utilizzato dal singolo armatore per prepararsi a rispettare tali obblighi. Ciò tenendo in considerazione gli orientamenti pubblicati nell’Ottobre 2019 dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), a mente dei quali, in caso di accertata non conformità, l’ispettore, sulla base della propria esperienza professionale, è tenuto a decidere quali sono le misure più adatte da intraprendere, nell’ottica – ove possibile – di rettificare la non conformità nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento n. 1257/2013.

Con particolare riferimento ai possibili scenari connessi al Covid-19, la Commissione Europea precisa che per l’applicazione del Regolamento, le Autorità degli Stati membri saranno tenute a confrontarsi con due scenari specifici: quello di “navi sprovviste di un inventario dei materiali pericolosi e/o di un certificato di accompagnamento validi” e quello – per così dire, intermedio – di “navi con un inventario dei materiali pericolosi semi-compilato, corredato di un certificato di inventario o di idoneità al riciclaggio approvato (per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE) o della dichiarazione di conformità (per le navi battenti bandiera di un paese terzo), che non contempla un controllo a campione (mirato o casuale) a bordo”.

A tal fine suggerisce agli Stati membri di adottare un approccio armonizzato per un periodo limitato di sei mesi decorrente dalla data di applicazione degli obblighi concernenti l’inventario dei materiali pericolosi (vale a dire dal 31.12.2020 sino al 30.06.2021).

  1. Navi sprovviste di inventario dei materiali pericolosi e/o di certificato di accompagnamento validi.

Tale situazione ricomprende il caso in cui una nave arrivi in un porto dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 senza aver a bordo un inventario dei materiali pericolosi e/o un certificato di accompagnamento validi (certificato di inventario o certificato di idoneità al riciclaggio per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE, oppure dichiarazione di conformità per le navi battenti bandiera di un paese terzo) e che l’armatore della nave dichiari che tale difformità è dovuta alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19.

In tali casi, secondo la Commissione Europea, l’armatore/il comandante della nave è tenuto a dimostrare di aver intrapreso tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Regolamento e ottenere la certificazione richiesta. Le prove degli sforzi per ottemperare agli obblighi di conformità possono includere, a titolo esemplificativo, un contratto di servizio per un controllo o un controllo a campione, e/o una giustificazione del motivo sotteso all’impossibilità di ottenere un inventario dei materiali pericolosi semi-compilato.

In tale eventualità, spetterà all’ispettore decidere, caso per caso, se le prove e le argomentazioni addotte siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave e, in caso affermativo, valutare se concedere all’armatore un periodo di quattro mesi decorrente dall’ispezione per provvedere alla regolarizzazione della situazione, eventualmente formulando un avvertimento da registrarsi, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di Thetis-UE relativo al riciclaggio della nave

  1. Navi con inventario dei materiali pericolosi semi-compilato, corredato di un certificato approvato (per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’UE) o della dichiarazione di conformità (per le navi battenti bandiera di un paese terzo) che non contempla un controllo a campione (mirato o causale) a bordo

Tale situazione contempla invece il caso in cui una nave faccia scalo in un porto o ancoraggio dell’UE dopo il 31 dicembre 2020 con a bordo un inventario di materiali pericolosi ed il relativo certificato, ma che l’inventario sia stato compilato a distanza, senza che siano stati effettuati controlli a campione a bordo e ciò a causa delle restrizioni dovute al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In linea di principio, l’inventario dei materiali pericolosi compilato a distanza e senza effettuare controlli a campione a bordo si ritiene non inaccettabile in quanto incompleto. Tuttavia, considerando che da marzo 2020 gli ispettori hanno avuto limitate possibilità di salire a bordo delle navi per effettuare le relative ispezioni, tale controllo, sebbene effettuato a distanza, potrebbe in via eccezionale essere ritenuto accettabile ma solo ove corredato da prove atte a dimostrare che lo Stato battente bandiera abbia acconsentito a tale modalità. In tal caso, l’armatore dovrà tenere a bordo della nave piani e disposizioni documentati che indichino precisamente il momento in cui i controllori qualificati potranno completare l’inventario dei materiali pericolosi.

In tale eventualità spetterà sempre all’ispettore decidere, caso per caso, se le argomentazioni addotte siano accettabili alla luce della situazione specifica della nave e, in caso affermativo, valutare se concedere all’armatore un periodo di quattro mesi dall’ispezione per provvedere a regolarizzare la situazione, eventualmente formulando un avvertimento da registrarsi, insieme all’esito dell’ispezione, nel modulo di Thetis-UE relativo al riciclaggio della nave.

In entrambe le ipotesi sub. a) e b), qualora dopo l’ispezione fosse necessario modificare ulteriormente tali piani a causa della persistenza di restrizioni agli spostamento o all’accesso, l’armatore/il comandante della nave dovrà fornire sufficienti prove scritte redatte dall’ispettore dell’inventario di materiali pericolosi volte a dimostrare il protrarsi dell’impossibilità al rispetto dei piani inziali. Anche in tale circostanza, spetterà all’ispettore decidere, caso per caso, se tali prove siano accettabili alla luce della specifica situazione.

Infine, quanto al certificato di idoneità al riciclaggio, se dopo aver valutato il singolo caso, l’ispettore accetta le prove, è tenuto ad informare l’armatore/il comandante della nave che, a sua volta, si impegna a completare l’inventario dei materiali pericolosi e ottenere un certificato aggiornato di idoneità al riciclaggio prima di accedere all’impianto di riciclaggio della nave.  L’esito dell’ispezione e l’avvertimento dovranno esser registrati nel modulo Thetis-UE relativo al riciclaggio della nave.

Avv. Antonella Turci                                                                                                         Avv. Elena Magnano

 

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