Ordine pubblico e riconoscimento dei lodi stranieri - Studio Legale Turci

Ordine pubblico e riconoscimento dei lodi stranieri

Nella recente sentenza 21 ottobre 2021, n. 29429, la Corte di Cassazione si pronuncia sul requisito del c.d. ordine pubblico per il riconoscimento in Italia dell’efficacia dei lodi arbitrali pronunciati all’estero.

La vicenda ha origine quando una Società impugna innanzi alla Corte di Cassazione il decreto del Presidente della Corte di Appello di Roma, con il quale veniva riconosciuta l’efficacia di due lodi arbitrali emessi dal Collegio Arbitrale istituito dal Singapore Arbitration Center.

Di particolare rilevanza è il terzo motivo del ricorso, nel quale si sostiene che la Corte territoriale erroneamente non avrebbe affermato la contrarietà all’ordine pubblico italiano del riconoscimento di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale.

Le Sezioni Unite, dando continuità al consolidato orientamento della Corte (Cass.n.6947/2004), affermano che per il riconoscimento e l’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale, non alla motivazione, né alle conseguenze della sua esecuzione.

Nel caso di specie, la Società denuncia la contrarietà all’ordine pubblico italiano per il riconoscimento dell’esecutorietà di un lodo di condanna pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la contrarietà all’ordine pubblico, non dalla statuizione di condanna contenuta nel lodo, così come prevede l’art. 840 c.p.c., comma 5, n. 2, ma dell’esecuzione del lodo stesso. Quindi, la denuncia di un vizio così prospettato non è sussumibile nel disposto della norma citata, che prevede che debba essere il lodo a contenere disposizioni contrarie all’ordine pubblico.

D’altro canto, il principio della par condicio creditorum, così come espresso dalle norme interne di diritto concorsuale, non costituisce espressione di ordine pubblico, che impedisca il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammesse ad una procedura concorsuale, in ragione del particolare procedimento di verifica del passivo; oppure che impedisca comunque il riconoscimento della medesima decisione, nella parte in cui, con riferimento al credito chirografario accertato, computi anche gli interessi maturati in pendenza della procedura concorsuale, che l’ordinamento interno invece esclude (cfr. Cass. n. 10540/2019).

Per le motivazioni sopradette, le Sezioni Unite respinge il ricorso, confermando l’esecutorietà dei due lodi.

Avv. Marco Turci                                                                                                                        Dott.ssa Marta Peccerillo

Share

Ordine pubblico e riconoscimento dei lodi stranieri