La Corte costituzionale salva l'azione diretta del sub-vettore per il pagamento del nolo. - Studio Legale Turci

La Corte costituzionale salva l’azione diretta del sub-vettore per il pagamento del nolo.

Con la sentenza N. 226/2019 la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di azione diretta del sub-vettore contro il mittente per il pagamento dei corrispettivi di trasporto.

La questione era stata promossa dal Giudice di pace di Nocera Inferiore e dal Tribunale ordinario di Pesaro in relazione all’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui ha inserito l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recita “Il vettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E’ esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore“.

Ad avviso dei rimettenti, in particolare, con l’inclusione di tale disposizione il legislatore sarebbe incorso in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., avendo inserito in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2010 n. 103, una norma eterogenea rispetto al contenuto iniziale del decreto legge, originariamente recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”.

Nella motivazione a sostegno del rigetto della questione, la Corte ha in particolare affermato che:

  1. la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata che ammette soltanto disposizioni coerenti con quelle originari;
  2. sussiste un difetto di omogeneità, contrario all’art. 77, secondo comma, Cost., solo laddove le disposizioni aggiunte in sede di conversione siano totalmente e palesemente «estranee» o addirittura «intruse», ossia tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenze nn. 251/2014, 154/2015 e 181/2019);
  3. nel caso di specie non sussistono elementi sufficienti per delibare la palese estraneità al decreto legge della disposizione in tema di azione diretta del vettore, laddove la stessa (i) afferisce alla stessa «materia» legislativa, vale a dire il trasporto, sul quale incide l’atto con forza di legge e (ii) prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto, segnatamente i vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada, condividendo la con il decreto-legge n. 103/2010 la natura di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi del settore.

La questione della legittimità costituzionale della norma in tema di azione diretta del vettore era già stata esaminata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 37 del 23.02.2018, che aveva tuttavia dichiarato la questione promossa dal Tribunale di Grosseto nel 2018 inammissibile per l’inadeguata motivazione sulla rilevanza da parte del giudice a quo, senza tuttavia entrare nel merito.

Restano invece ancora pendenti gli ulteriori procedimenti relativi alla legittimità costituzionale dell’art. 7-ter del D.lgs. 286/2005, promossi con ordinanze della Corte d’appello di Cagliari del 27 febbraio 2019 (G.U. n. 37/2019), e del Tribunale di Prato del 5 marzo 2019 (G.U. n. 34/2019).

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